Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27479/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro avvenuto in un parco giochi acquatico gestito dalla società resistente: una persona, dopo una discesa sullo scivolo acquatico denominato "toboga", urtò violentemente la testa sul fondo della piscina terminale e morì alcuni giorni dopo. Il coniuge, quale erede legittima, agì per il risarcimento dei danni non patrimoniali lamentando la responsabilità della società ex art. 2043 c.c., in subordine ex art. 2050 c.c. e, ulteriormente, ex art. 2051 c.c. I giudici di merito rigettarono la domanda. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato dichiarazioni rese in sede penale dai bagnini addetti alla sorveglianza, soggetti asseritamente incapaci a testimoniare perché potenziali responsabili del fatto; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per mancata esplicitazione delle ragioni dell'esclusione di tale incapacità a testimoniare; 3) violazione di norme costituzionali e processuali per la mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli relativi alla dinamica del sinistro e allo stato dei luoghi, della consulenza tecnica sul rispetto delle norme tecniche dello scivolo, nonché delle istanze di esibizione e acquisizione di informazioni presso la PA; 4) un ulteriore motivo sulla responsabilità aquiliana, rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che le dichiarazioni acquisite nel processo penale sono liberamente valutabili nel giudizio civile come prove atipiche e che l'art. 246 c.p.c. non era pertinente perché le dichiarazioni dei bagnini non erano state rese come testimonianza nel processo civile. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il diniego delle prove orali era immotivato e logicamente incoerente, poiché i capitoli di prova vertevano su fatti specifici e potenzialmente decisivi per la ricostruzione del sinistro; ha inoltre precisato che l'esclusione di capitoli qualificati come valutativi era errata perché riguardavano in realtà circostanze fattuali percepibili. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, affinché rinnovi l'istruttoria e rivaluti la responsabilità dopo l'ampliamento del compendio probatorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata annullata perché il giudice d'appello aveva illegittimamente escluso mezzi istruttori rilevanti e potenzialmente decisivi per accertare la dinamica del sinistro e, quindi, la sussistenza della responsabilità della convenuta.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda di responsabilità aquiliana per violazione di norme di comune prudenza.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato in via subordinata come responsabilità per esercizio di attività pericolosa.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato ulteriormente in via gradata come responsabilità da custodia della struttura.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, mai acquisite o non introdotte ritualmente dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge, o disattende il libero apprezzamento senza base normativa.

  • art. 246 c.p.c.

    Non era pertinente alle dichiarazioni dei bagnini, perché esse erano state acquisite nel processo penale e non rese come testimonianza nel processo civile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'esigenza di motivazione del provvedimento che esclude la prova e alla correttezza del ragionamento decisorio.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa e del diritto di provare il fondamento della propria pretesa.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla gestione delle prove nel processo di merito.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'istruzione probatoria.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'istruzione probatoria.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'istruzione probatoria.

  • art. 244 c.p.c.

    Evocato con riguardo alla necessità di capitoli di prova specifici e separati.

  • art. 210 c.p.c.

    Evocato per l'ordine di esibizione di documenti e filmati relativi all'impianto.

  • art. 213 c.p.c.

    Evocato per l'acquisizione di informazioni presso pubbliche amministrazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che la mancata ammissione di una prova può ledere il diritto di difesa quando impedisce alla parte di adempiere l'onere probatorio.

  • artt. 651 e 652 c.p.p.

    Richiamati per precisare che le prove e le sentenze penali, pur prive di formale efficacia di giudicato nel civile, sono liberamente valutabili come prove atipiche.

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato in relazione al giudizio civile di rinvio conseguente a cassazione in sede penale, come esempio di translatio del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Le prove raccolte in un processo penale, anche se non assistite da giudicato nel giudizio civile, sono utilizzabili nel processo civile come prove atipiche, purché ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio; il giudice civile deve valutarle criticamente insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • L'art. 246 c.p.c. è invocabile solo rispetto alla testimonianza resa nel processo civile; non consente di escludere automaticamente dal materiale probatorio dichiarazioni rese in sede penale e acquisite come documenti o elementi indiziari.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo in ipotesi specifiche: uso di prove mai acquisite o valutazione di una prova con un regime giuridico diverso da quello previsto; non basta contestare la mera apprezzabilità del materiale probatorio.
  • Il giudizio di irrilevanza o superfluità della prova testimoniale è in linea di principio rimesso al merito, ma è censurabile in cassazione quando sia privo di motivazione o affetto da incongruenze logiche, specie se i capitoli di prova vertono su fatti specifici e decisivi.
  • Il diniego ingiustificato di mezzi istruttori può integrare violazione del diritto di difesa quando impedisce alla parte di provare i fatti costitutivi della domanda o di contrastare efficacemente la ricostruzione fattuale posta a base della decisione.
  • Quando l'accertamento della responsabilità dipende dalla dinamica concreta dell'evento, il giudice non può escludere prove dirette sui fatti materiali con formule meramente assertive o qualificandole impropriamente come valutative o esplorative, se in realtà sono idonee a incidere sulla ricostruzione del sinistro.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.