Cassazione Civile, Ordinanza n. 27514/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 su dichiarazione IRAP 2012 relativa all’anno d’imposta 2011, con contestazione del credito IRAP portato in compensazione dal contribuente. In primo grado la cartella era stata annullata; in appello l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il credito non potesse essere utilizzato perché riferito a un anno precedente e non dichiarato tempestivamente, e che non fosse necessario un avviso di accertamento o un previo contraddittorio. Parallelamente, dopo la richiesta di definizione agevolata ex d.l. 119/2018, l’Amministrazione aveva negato l’accesso alla procedura ritenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo. Il contribuente ha impugnato tale diniego deducendo che la cartella, essendo il primo atto con cui veniva fatta valere la pretesa fiscale, avesse natura impositiva e fosse quindi definibile. Il ricorso principale dell’Agenzia censurava la sentenza regionale per avere ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo e per non avere richiesto una specifica prova dell’esistenza del credito; tuttavia la Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e lo ha ritenuto fondato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la cartella oggetto di lite era un atto definibile ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 119/2018 perché aveva sostanzialmente portato per la prima volta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria; pertanto ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla controversia principale, rilevando che risultavano prodotti domanda di definizione e prova del pagamento della prima rata. Le spese del giudizio di definizione restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018; le spese del ricorso contro il diniego sono state compensate. Quanto al ricorso principale dell’Agenzia contro la sentenza della CTR, la definizione agevolata ha reso superflua ogni ulteriore decisione di merito. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato è stata considerata, nel caso concreto, atto idoneo a far conoscere per la prima volta la pretesa tributaria e quindi definibile se la contestazione investe il merito del tributo.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
La definizione agevolata si applica anche agli atti che, pur formalmente collegati alla riscossione, rendono per la prima volta edotto il contribuente della pretesa fiscale; le spese della relativa procedura restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 7 d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
Richiamato insieme all’art. 6 per individuare gli atti definibili nell’ambito della procedura agevolata.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Richiamato dall’Agenzia per sostenere che il contraddittorio preventivo è dovuto solo nelle ipotesi tipizzate dal legislatore e alle condizioni previste.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
Richiamato dall’Agenzia per distinguere il controllo formale dal mero controllo cartolare e sostenere l’irrilevanza del contraddittorio nel caso concreto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata, la natura dell’atto non dipende solo dalla sua qualificazione formale o dalla presenza di discrezionalità amministrativa, ma dal fatto che esso renda per la prima volta conoscibile al contribuente la pretesa fiscale dell’Amministrazione.
- Una cartella di pagamento può essere considerata atto definibile quando la controversia non riguarda meri vizi propri della cartella, ma investe anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- Se il contribuente deposita domanda di definizione agevolata e prova del versamento della prima rata, la lite rientrante nel perimetro della disciplina agevolata deve essere dichiarata estinta.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di definizione agevolata della controversia, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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