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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26254/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura cautelare personale applicata a due indagati per plurime cessioni di sostanze stupefacenti. Il tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza contro la custodia in carcere. Uno dei ricorrenti ha dedotto, da un lato, la tardività dell'ordinanza del riesame e la conseguente perdita di efficacia della misura ex art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., sostenendo che il termine di dieci giorni decorresse dal 2 dicembre 2025 perché in quella data la Procura aveva trasmesso gli atti via TIAP/p.e.c., con applicazione della disciplina sul deposito telematico e del comma 6-bis dell'art. 172 c.p.p.; dall'altro lato, ha eccepito l'incompetenza territoriale del G.I.P. di Pistoia in favore di quello di Prato, assumendo che le cessioni si fossero perfezionate nel luogo in cui, mediante telefonate, si sarebbero conclusi gli accordi di acquisto. Il secondo ricorrente ha proposto un solo motivo, sovrapponibile al secondo motivo del coimputato, insistendo anch'egli sull'incompetenza territoriale del giudice di Pistoia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla tardività del provvedimento del riesame, chiarendo che, alla data dei fatti, il deposito telematico disciplinato dall'art. 111-bis c.p.p. non era ancora pienamente operativo per i procedimenti cautelari; pertanto, la trasmissione via TIAP non valeva come effettivo deposito telematico e si applicava la regola generale dell'art. 172, comma 6, c.p.p., con conseguente tempestività dell'ordinanza emessa il 13 dicembre 2025. Ha poi ritenuto generica e corretta nel merito la doglianza sulla competenza territoriale: non essendo stato individuato con certezza il luogo di consumazione delle singole cessioni, e trattandosi di più reati connessi, era corretto ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p., fino al criterio residuale del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato, cioè Pistoia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento agli istituti penitenziari competenti.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per la cessione di stupefacenti; il comma 5 è richiamato come ipotesi più lieve invocata dalle difese, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto dal giudice di merito e non utile a scardinare la misura cautelare in sede di legittimità.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la contestazione in continuazione o per il trattamento unitario dei fatti riferiti al singolo imputato.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo di concorso di persone nei fatti ascritti a entrambi gli indagati.

  • art. 172, comma 6, c.p.p.

    regola generale sul termine di deposito degli atti in ufficio giudiziario: se il deposito avviene dopo l'orario di chiusura al pubblico, esso si considera effettuato il giorno successivo.

  • art. 172, comma 6-bis, c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l'anticipazione del deposito al 2 dicembre 2025; la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.

    disciplina il termine perentorio per la decisione del tribunale del riesame e la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di ritardo; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 8 c.p.p.

    regola sulla competenza territoriale determinata dal luogo di consumazione del reato; la Corte ritiene che non sia stato possibile individuare con certezza tale luogo.

  • art. 9 c.p.p.

    criteri suppletivi di competenza territoriale da applicare quando il luogo di consumazione non sia individuabile; nel caso concreto è stato ritenuto corretto il ricorso al criterio residuale.

  • art. 335 c.p.p.

    richiamato per il riferimento al registro delle notizie di reato, utile a individuare l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato.

  • art. 111-bis c.p.p.

    norma sul deposito telematico degli atti; la Corte afferma che la sua piena operatività per i procedimenti cautelari era ancora soggetta alla disciplina transitoria.

  • art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    disposizione transitoria della riforma Cartabia: rinvia a regolamenti ministeriali per regole tecniche, uffici e tipologie di atti, e fissa la decorrenza dell'applicazione dell'art. 111-bis c.p.p.

  • D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    regolamento attuativo richiamato per la disciplina transitoria del deposito telematico.

  • D.M. 27 dicembre 2024, n. 206

    modifica il regolamento di cui al D.M. 217/2023 ed è richiamato per la proroga del regime transitorio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per la trasmissione della copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari competenti.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio del deposito telematico, la mera trasmissione degli atti via applicativo informatico non equivale automaticamente a deposito telematico pienamente rilevante ai fini dei termini processuali, se per quel tipo di procedimento opera ancora la disciplina che consente il deposito non telematico.
  • Ai fini del termine per la decisione del tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p., quando l'invio degli atti avviene dopo l'orario di chiusura dell'ufficio, il deposito si considera effettuato il giorno successivo, con conseguente decorrenza del termine da tale data.
  • La censura di incompetenza territoriale deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata; doglianze meramente assertive o ipotetiche sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Per i reati di cessione di stupefacenti commessi in forma seriale e in luoghi non univocamente accertati, la competenza territoriale va individuata, in primo luogo, nel luogo di consumazione delle singole condotte; se tale luogo non è identificabile, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p., fino al criterio residuale dell'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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