Cassazione Civile, Sentenza n. 4853/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la rettifica IRES per il 2008 operata nei confronti di Iprona, sostenendo che la cessione intra‑gruppo da Iprona alla consociata austriaca Beerenfrost fosse stata effettuata a un prezzo anormalmente basso rispetto al valore normale di mercato. L'Ufficio ha dedotto che il prezzo finale praticato dal gruppo (vendita a Apeco nel Liechtenstein) rappresentava il valore normale, mentre le cessioni intermedie tra società del gruppo erano artificiose e avrebbero dovuto essere riallineate a tale valore ai sensi delle norme sul transfer pricing (art. 110 TUIR e art. 9 TUIR). La controversia verte sulla prova della sussistenza del gruppo societario, sulla comparabilità delle merci e sull'uso appropriato dei metodi di determinazione del valore normale (compreso il ricorso a metodi alternativi/OCSE come il prezzo di rivendita e l'aggregazione delle operazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non abbia correttamente applicato i principi di determinazione del transfer pricing e non abbia considerato i metodi alternativi/compl ementari previsti dalle linee guida OCSE e dal decreto ministeriale 14 maggio 2018. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, perché accerti: (i) se l'intera catena delle vendite fosse tra società appartenenti allo stesso gruppo; e, in caso affermativo, (ii) se il prezzo di acquisto da Iprona fosse anormalmente basso rispetto al prezzo di acquisto da fornitori indipendenti di merce comparabile, distribuendo gli oneri della prova secondo i criteri giurisprudenziali richiamati. Il ricorso incidentale della contribuente è stato respinto. La decisione ha inoltre disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove pertinente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 110, comma 7
Imputazione delle rettifiche di prezzo per operazioni infragruppo: grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare che le transazioni infragruppo siano avvenute a prezzo inferiore al valore normale
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 9, comma 3
Definizione del valore normale: richiede il confronto con prezzi mediamente praticati per beni similari e il ricorso ai metodi indicati (anche linee guida OCSE) per la determinazione del prezzo di libera concorrenza
Decreto ministeriale 14 maggio 2018
Specifica i metodi tecnici di determinazione del transfer pricing (art.4 e art.5 richiamati): indica metodi alternativi e complementari e consente l'aggregazione delle operazioni lungo la catena per rilevare anomalie di prezzo
Principio generale sulla prova: disciplina la ripartizione dell'onere della prova; la Corte richiama criteri giurisprudenziali per la distribuzione dell'onere probatorio nel contesto del transfer pricing
legge n. 212/2000 - art. 12, comma 7
Prevede il contraddittorio endoprocedimentale fiscale; la Corte conferma che l'amministrazione non è tenuta a rispondere puntualmente a ogni documento difensivo ma deve rispettare le fasi del contraddittorio e motivare l'avviso di accertamento
Principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, richiamati nel quadro del contraddittorio amministrativo
Costituzione - art. 97
Richiama i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica nel procedimento
Carta dei diritti fondamentali dell'UE - art. 41
Diritto a un buon funzionamento dell'amministrazione pubblica; invocato in relazione alle garanzie procedurali
codice di procedura civile - art. 360, n. 3
Motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; invocato dall'Agenzia per censurare la errata applicazione dei principi sul transfer pricing
d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1‑quater
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della resistente incidentale
Massime di principio
- In materia di transfer pricing l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che le transazioni infragruppo sono avvenute a un prezzo inferiore al valore normale di mercato; tale prova può essere fornita anche ricorrendo ai metodi alternativi previsti dalle linee guida OCSE e dal decreto ministeriale (non esiste un unico metodo gerarchico obbligatorio).
- Se non sono disponibili transazioni comparabili dirette (metodo del confronto di prezzo), è corretto ricorrere a metodi alternativi (es. prezzo di rivendita, metodi basati sulla distribuzione dei margini, aggregazione delle operazioni lungo la catena) per individuare anomalie di prezzo e potenziale trasferimento artificioso di profitti.
- L'accertamento del transfer pricing richiede prima di tutto l'accertamento dell'esistenza e della perimetrazione del gruppo di controllo; solo se le operazioni sono effettivamente infragruppo può essere valutata l'anomalia dei prezzi con riferimento al mercato.
- Il contribuente può e deve controprovare con elementi che dimostrino la non comparabilità dei beni o che giustifichino i prezzi praticati (ad es. differenze qualitative, sconti, costi aggiuntivi, condizioni commerciali) per confutare l'ipotesi di prezzo anormalmente basso.
- Il contraddittorio endoprocedimentale richiede che l'amministrazione rispetti le fasi previste e motivi l'atto; tuttavia non è tenuta a fornire una replica puntuale a ogni documento difensivo del contribuente né ad esaminare esaustivamente tutte le circostanze a priori.
- In sede giurisdizionale il giudice deve valutare globalmente l'operazione, scegliere il metodo di transfer pricing più appropriato al caso concreto e ripartire gli oneri probatori secondo i principi di esperienza e la giurisprudenza consolidata.
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