Cassazione Civile, Sentenza n. 4839/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
È stato contestato al ricorrente il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2014-2016 (zero crediti, di cui zero in materia deontologica). Il ricorrente ha contestato la contestazione sostenendo l'impossibilità materiale di acquisire crediti per la sua materia prevalente (diritto agrario), la carenza dell'offerta formativa locale e in FAD, e ha sollevato questioni di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto UE ed invocato esenzioni previste dal Regolamento CNF n.6/2014.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto assorbente il primo motivo relativo alla prescrizione: l'illecito si è consumato il 31/12/2016 (fine del triennio) e, applicando il regime di prescrizione relativo ratione temporis previsto dall'art. 56 L. 247/2012, il termine di prescrizione è maturato il 30/06/2024. Di conseguenza il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio perché l'azione disciplinare si è estinta per prescrizione; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Regola il termine di prescrizione dell'azione disciplinare (termine massimo ritenuto applicabile ratione temporis); la prescrizione si valuta in base alla data di commissione del fatto e può essere rilevata anche in sede di legittimità purché non richieda indagini fattuali.
Imposta l'obbligo, a carico dell'avvocato, di curare il continuo e costante aggiornamento professionale; è stata invocata dal ricorrente come illegittima ma le Sezioni Unite non hanno ritenuto la questione dirimente rispetto alla prescrizione.
Codice Deontologico Forense, artt. 15 e 70, comma 6
Art.15 riguardante esenzioni/esoneri (richiamato con riferimento alla causa di forza maggiore) e art.70 comma 6 relativo alla sanzione per inadempimento: la disciplina deontologica stabilisce l'obbligo formativo e le relative sanzioni; il CNF e la Cassazione hanno ritenuto che le esenzioni previste non fossero applicabili nel caso concreto e che la sanzione applicata dal CDD (censura) fosse compatibile con la valutazione della gravità e dell'atteggiamento dell'incolpato.
Regolamento CNF n. 6/2014, artt. 6, 12, 13 e 15
Art.6 e 12 (criteri/obblighi formativi) e art.13 (modalità di aggiornamento autonome e attività autorizzate) non sono state ritenute dal CNF sufficienti a giustificare l'omissione del ricorrente. Art.15 comma 2 lett. b (esenzioni per causa di forza maggiore) è stato richiamato dal ricorrente ma il CNF e la Cassazione hanno ritenuto che le condizioni per l'esonero non sussistessero.
art. 70, comma 6, Codice Deontologico Forense
Prevede la sanzione edittale (avvertimento) per alcune violazioni; il CDD aveva irrogato la censura ritenendo il comportamento del ricorrente più grave e incompatibile con l'atteggiamento di rivendicazione della propria inottemperanza.
art. 35 e artt. 65 della legge professionale (richiamati)
Richiamano la copertura legislativa dell'obbligo di aggiornamento professionale; sono stati utilizzati per escludere conflitti costituzionali invocati dal ricorrente in ordine alla riserva di legge.
Rinvii a norme costituzionali e sovranazionali (art. 3, 23, 25, 27, 111, 117 Cost.; Carta UE; Direttiva 2000/78/CE; CEDU)
Queste norme sono state invocate dal ricorrente per censurare la disciplina obbligatoria e gli esoneri, ma la Corte ha ritenuto tali questioni non decisorie rispetto al profilo di prescrizione e ne ha esclusa la rilevanza diretta sull'obbligo formativo nel caso concreto.
Massime di principio
- La prescrizione dell'illecito disciplinare va determinata ratione temporis sulla data di commissione del fatto: se il termine è maturato l'azione disciplinare si estingue anche se il procedimento è ancora in corso.
- La prescrizione può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (anche d'ufficio), purché la sua verifica non richieda indagini fattuali complesse.
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto UE non esonerano automaticamente l'iscritto dagli obblighi disciplinari: devono essere direttamente rilevanti e in grado di incidere sull'obbligo per essere decisorie.
- Le esenzioni o cause di forza maggiore previste nei regolamenti vanno interpretate restrittivamente: la difficoltà di reperire eventi formativi in una specifica materia o nell'area geografica non incontra automaticamente l'esonero, salvo che sussistano le condizioni normative previste.
- L'obbligo di formazione continua è considerato funzione pubblicistica della professione e trova copertura legislativa: le contestazioni sulla 'ragionevolezza' o comparazioni con altri ordinamenti professionali non sono di per sé idonee a sospendere l'operatività dell'obbligo.
- In situazioni simili verificare tempestivamente i termini di prescrizione e sollevare la relativa eccezione quanto prima; contestualmente documentare ogni tentativo reale di formazione (FAD, banche dati, attività autorizzate) per valorizzare eventuali giustificazioni o modalità alternative autorizzate.
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