Cassazione Civile, Sentenza n. 4890/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia che aveva accertato la simulazione assoluta del contratto preliminare del 6.6.2001 e aveva respinto la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. di Meneganti Ezio. Il ricorso principale (Barni) censurava la valutazione delle prove, l'applicazione dell'onere della prova e la mancata considerazione degli effetti della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; il ricorso incidentale (Meneganti Ezio) deduceva, tra l'altro, difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di Meneganti Marco, omessa motivazione e violazione degli oneri probatori relativi ai bonifici e ai pagamenti allegati a sostegno del preliminare. Si contestava inoltre la ammissibilità dell'intervento della banca creditrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Barni Rita Paola sia il ricorso incidentale di Meneganti Ezio. Motivi principali: (i) la rinuncia agli atti operata da Meneganti Ezio nei confronti di Meneganti Marco ha limitato la domanda originaria e ha reso irrilevante l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio; (ii) la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla simulazione assoluta, rilevando assenza di data certa, mancata identificazione catastale, e l'inattendibilità dei bonifici prodotti (anteriores alla data del preliminare, causali non riferibili, effettuati da terzi), sicché l'onere probatorio sui pagamenti gravava sulle parti del preliminare e non poteva essere invertito; (iii) l'intervento della banca è stato ritenuto ammissibile perché la banca aveva interesse a preservare la garanzia patrimoniale del proprio credito e successivamente ha propos to autonoma azione per simulazione; (iv) non sono emersi vizi di omessa pronuncia o di motivazione censurabili in cassazione. Sono state inibite ulteriori valutazioni di fatto (ricontestazione delle prove) per i limiti del sindacato di legittimità. Sono state disposte condanne alle spese di giudizio in favore della Belvedere SPV S.R.L. e liquidati contributi e compensi (a titolo es.: a carico di Barni: €200,00 per spese e €5.000,00 per compensi oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali 15%).
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Norma che disciplina l'azione di adempimento coattivo del contratto preliminare; la Corte ha rilevato che la domanda ex art. 2932 è stata limitata da Meneganti Ezio alla sola posizione verso Barni a seguito di rinuncia, con conseguente impossibilità di ravvisare necessità di integrazione di contraddittorio rispetto a Meneganti Marco
art. 345 c.p.c. comma 2
Riferita alla disciplina dell'integrità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sussistesse difetto di integrità atteso l'effetto della rinuncia agli atti e la successiva composizione delle domande
art. 102 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa all'integrazione del contraddittorio: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello che ha valutato la vicenda processuale e la rinuncia agli atti
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia: la Corte ha affermato che non sussiste omessa pronuncia essendosi la decisione pronunciata sui punti rilevanti del giudizio
art. 360 c.p.c. comma 1 (nn. 3,4,5)
Norme di potere di cassazione impugnatorie; la Corte ha analizzato i motivi di cassazione alla luce dei limiti del sindacato: in particolare ha escluso vizio di diritto nelle valutazioni di merito e ha dichiarato infondati i motivi che chiedevano rivalutazione probatoria
art. 132 c.p.c. n.4
Principio di esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto nella motivazione di merito: la Corte ha ritenuto che la decisione di merito contenesse una motivazione sufficiente e non meramente apparente
art. 2697 cod. civ.
Onere della prova: la Corte ha confermato che, in caso di doglianza per simulazione del preliminare, gravava sulle parti che invocano il preliminare l'onere di provare i pagamenti degli acconti riferibili al preliminare; la banca non era tenuta a provare la riferibilità dei bonifici ad altri rapporti, quando dai documenti emergesse già l'estraneità
art. 105 c.p.c.
Ammissibilità dell'intervento di terzi: la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento della banca quale parte interessata alla preservazione della garanzia patrimoniale
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Riferimento formale circa l'ulteriore contributo unificato che può essere imposto alle parti ricorrenti in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- La rinuncia agli atti formulata da un attore nei confronti di uno dei convenuti può limitare la portata della domanda e rendere non necessario integrare il contraddittorio verso il convenuto escluso: va esaminato l'oggetto materiale e l'ambito della rinuncia per stabilire se sussiste ancora litisconsorzio necessario
- In tema di simulazione del contratto preliminare immobiliare, l'onere di provare l'effettivo pagamento degli acconti riferibili al preliminare grava sulle parti che affermano l'esistenza e l'efficacia del preliminare; se i documenti prodotti (date, causali, intestazioni dei bonifici) non sono riconducibili al preliminare, la presunzione di simulazione può essere ritenuta fondata
- La Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito e delle prove: le doglianze che mirano alla diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi di motivazione riconoscibili in diritto (omessa motivazione, motivazione manifesta mente apparente)
- L'intervento di un creditore nei giudizi relativi a trasferimenti patrimoniali è ammissibile se dimostrabile un interesse attuale e concreto a preservare la garanzia patrimoniale del proprio credito; l'intervento può poi tradursi in autonoma azione quando richiesto dai fatti emersi
- Per essere ammissibili in cassazione doglianze che sollevano questioni nuove rispetto al merito, il ricorrente deve dimostrare che tali questioni erano state dedotte e annotate in atti nel giudizio di merito, indicando gli specifici atti dove ciò è avvenuto
- Il vizio di omessa pronuncia deve riguardare l'assenza totale di una statuizione su un capo della domanda o su un'eccezione: la mera mancata argomentazione puntuale su ogni singolo rilievo non integra necessariamente il vizio se la decisione nel suo complesso implica il rigetto della pretesa
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