Cassazione Civile, Ordinanza n. 34225/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati su indagini bancarie sui conti correnti e sulla ritenuta utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente rettifica della dichiarazione ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 e riliquidazione dei tributi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale per omesso esame della documentazione prodotta; (2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2729 c.c., sempre per omesso esame di documenti e difetto di motivazione, con quattro sotto-profili relativi a dichiarazioni rese in sede penale da un terzo, dichiarazioni di dipendenti, sentenze penali assolutorie e una precedente sentenza favorevole sul diverso anno 2004; (3) falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita violazione del ne bis in idem con riferimento all'assoluzione penale; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di lite ex artt. 10, 12 e 15 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, per plurime ragioni: commistione di censure tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale, ricorso assemblato con trascrizione integrale di documenti senza sintesi o selezione, inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, e genericità della doglianza che tendeva a rimettere in discussione il merito e la valutazione delle prove. Ha poi rigettato il terzo motivo, ritenendo insussistenti i presupposti del ne bis in idem, poiché il giudizio tributario riguardava annualità diverse da quella oggetto del processo penale. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
costituisce il fondamento normativo della rettifica della dichiarazione e della riliquidazione dei tributi in presenza delle contestazioni mosse dall'Ufficio
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
invocato per dedurre difetto di motivazione della sentenza di merito e omesso esame di documenti
richiamato dal ricorrente per censurare l'omesso esame della documentazione prodotta nel processo tributario
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva delle risultanze probatorie e alla loro asserita erronea considerazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte evidenzia l'incompatibilità tra le censure proposte ex n. 3 e n. 5 e rileva l'inammissibilità del vizio ex n. 5 in presenza di doppia conforme
invocato per sostenere la violazione del divieto di domande/eccezioni nuove, in relazione al dedotto ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro sovranazionale del principio del ne bis in idem, escluso perché riferito a fattispecie e annualità diverse
artt. 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati insieme al principio del ne bis in idem, ma ritenuti non pertinenti nel caso concreto
invocato per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alle spese di lite, ma la Corte rileva che la CTR ha deciso correttamente sul punto
artt. 10, 12 e 15 d.lgs. 546/1992
richiamati dal ricorrente in tema di spese del giudizio tributario, ma la Corte conferma la correttezza della statuizione sulle spese
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione, nello stesso motivo, di censure incompatibili tra vizio di violazione di legge e vizio di omesso esame di fatto, poiché ciascuna doglianza richiede una distinta struttura argomentativa.
- Il ricorso non può consistere in una mera assemblaggio di documenti integralmente trascritti: il ricorrente deve selezionare e sintetizzare i contenuti rilevanti, indicando in modo chiaro il fatto decisivo asseritamente trascurato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti in cui la norma ne preclude il riesame in cassazione.
- La censura di omesso esame di documenti non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura degli atti di causa, poiché tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito.
- Il principio del ne bis in idem non opera quando il giudizio tributario riguarda annualità d'imposta diverse da quelle oggetto del procedimento penale invocato come preclusivo.
- In tema di spese di lite, non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio di soccombenza e abbia regolato espressamente le spese del giudizio.
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