Cassazione Civile, Ordinanza n. 38501/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001. La Corte d'appello di Bari, in sede di opposizione ex art. 5-ter della stessa legge, aveva rideterminato l'indennità in euro 1.260,00 e aveva condannato il Ministero alle spese, liquidandole in euro 397,00 per compensi oltre euro 27,00 per esborsi. Il ricorrente principale censurava la liquidazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte accolto l'opposizione e revocato il precedente decreto, le spese non potevano essere liquidate in misura così ridotta e comunque inferiore ai parametri applicabili. Il Ministero, con ricorso incidentale articolato in cinque motivi, deduceva invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001, sostenendo che il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione avesse natura sostanziale e decadenziale, non soggetta alla sospensione feriale, con conseguente tardività della domanda proposta il 18 settembre 2019 rispetto al passaggio in giudicato del processo presupposto avvenuto il 19 febbraio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo conforme a diritto l'orientamento secondo cui il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Ha poi accolto il ricorso principale, affermando che nel procedimento di equa riparazione, qualificato come procedimento contenzioso, le spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e che la liquidazione operata dalla Corte d'appello, pari a euro 397,00, era inferiore ai minimi tabellari e priva di adeguata motivazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. come norma sulla liquidazione delle spese processuali
individua la fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione, che non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento
il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione ha natura decadenziale ed è soggetto alla sospensione feriale dei termini
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come base formale dei motivi del ricorso incidentale per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come base formale dei motivi del ricorso incidentale per nullità processuali
usato per dichiarare inammissibili i motivi del ricorso incidentale perché l'orientamento giurisprudenziale consolidato non offriva elementi per mutarlo
la sospensione feriale si applica anche al termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione
richiamato come limite alla liquidazione di compensi professionali meramente simbolici, ma non impedisce la riduzione entro i limiti consentiti dai parametri
consente la riduzione dei compensi fino alla metà per la speciale semplicità dell'affare, purché non si scenda sotto i minimi tabellari
tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
applicabile ai procedimenti di equa riparazione, qualificati come procedimenti contenziosi, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato
non ha modificato la tabella applicabile nel caso esaminato
menzionato dal Ministero, ma ritenuto non decisivo per escludere la sospensione feriale del termine ex art. 4 L. n. 89 del 2001
la struttura monitoria sopravvenuta del procedimento non incide sulla natura decadenziale del termine per proporre la domanda
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato al ricorso incidentale inammissibile perché il Ministero è esente dal contributo unificato
richiamato per la definibilità del procedimento in camera di consiglio
art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.
richiamato come base per la trattazione camerale e la definizione del ricorso
richiamati per qualificare il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 come decadenza
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, il termine di sei mesi per proporre la domanda ha natura decadenziale, ma è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- La domanda di equa riparazione resta pienamente soggetta alla disciplina della sospensione feriale anche se il termine opera come decadenza e anche se il procedimento ha struttura monitoria.
- La fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; le spese vanno quindi regolate in base all'esito complessivo della vicenda processuale.
- Nel liquidare le spese nei procedimenti di equa riparazione, il giudice deve applicare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e non può scendere sotto i minimi tabellari senza adeguata giustificazione.
- La riduzione dei compensi professionali per la semplicità dell'affare è consentita nei limiti previsti dai parametri, ma non legittima liquidazioni globali simboliche o comunque inferiori ai minimi applicabili.
- Quando il diritto vivente è consolidato e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo, i motivi che lo contestano possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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