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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediari)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale tre società del gruppo bancario-assicurativo chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in Euro 305.264,69 o in altra somma di giustizia, assumendo la responsabilità contrattuale per una polizza vita denominata "Investimenti Protetti - a premio unico - tariffa 4 you". Secondo la prospettazione attorea, nonostante la denominazione assicurativa, il prodotto non offriva alcuna garanzia sul capitale versato e il premio unico era stato destinato all'acquisto di fondi interni gestiti dal gruppo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nei confronti della società assicurativa e l'aveva accolta nei confronti delle società finanziarie, ritenendole responsabili dell'inadempimento degli obblighi informativi connessi alle operazioni di investimento. In appello, invece, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità delle società finanziarie, rilevando che nella proposta accettata era previsto che fosse la compagnia assicurativa a effettuare l'investimento del premio, che la documentazione informativa era stata redatta dall'assicuratore, che i riscatti erano stati gestiti dalla stessa compagnia e che i documenti prodotti si riferivano tutti all'assicuratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che il primo giudice avesse già accertato la responsabilità delle società finanziarie e che la sentenza d'appello fosse contraddittoria; 2) violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998, sostenendo che l'intermediario finanziario risponde solidalmente dei danni arrecati dal promotore finanziario e che solo gli intermediari autorizzati potevano assumere gli obblighi informativi; 3) erroneità della statuizione sulle spese, perché la compensazione disposta avrebbe dovuto riguardare anche l'imposta di registro. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ormai non più vigente; il secondo perché in parte estraneo alla ratio decidendi e in parte diretto a sollecitare una diversa valutazione di fatto; il terzo perché la lettura combinata di motivazione e dispositivo mostrava che la compensazione delle spese non era stata integrale e che il giudice di merito aveva legittimamente posto a carico della parte soccombente anche l'imposta di registro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti delle società resistenti e aveva disposto la restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado, oltre al rimborso dell'imposta di registro. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non colpissero validamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: il primo era costruito su un vizio motivazionale non più proponibile nei termini dedotti; il secondo introduceva una censura in parte inconferente e in parte meramente fattuale; il terzo presupponeva erroneamente una compensazione integrale delle spese, mentre dal dispositivo risultava che il giudice di merito aveva posto a carico della parte soccombente anche l'imposta di registro. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omessa ed insufficiente motivazione

    La censura formulata nei termini del previgente vizio di motivazione è inammissibile se non si traduce nell'attuale deduzione di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998

    La norma non può essere invocata in modo astratto e fuori dal perimetro dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la censura che presuppone una diversa ricostruzione del rapporto è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

    Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo la data rilevante indicata dalla norma, è respinto o dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disposizione richiama e rende applicabile il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare un vizio motivazionale secondo la formulazione previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma deve confrontarsi con l'attuale modello dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
  • È inammissibile il motivo che si fondi su una regola di responsabilità astrattamente corretta ma estranea alla ratio decidendi o incompatibile con l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
  • La responsabilità non può essere affermata per il solo rilievo della qualità soggettiva dell'operatore: occorre che dagli elementi di causa emerga il concreto ruolo assunto nel rapporto e nell'operazione contestata.
  • Ai fini dell'interpretazione della statuizione sulle spese, il dispositivo prevale sulla sola formula motivazionale e va letto in coordinamento con essa; la compensazione può essere anche non integrale e comprendere o meno specifiche voci, purché il carico finale non sia imposto alla parte totalmente vittoriosa.
  • La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso per cassazione comportano, ricorrendone i presupposti temporali, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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