Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato contro la società postale per il pagamento delle somme richieste a titolo di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), relative a notifiche eseguite a mezzo posta su impulso del notificante e dirette a persone giuridiche. L'avvocato sosteneva che il costo della CAN non fosse da lui dovuto e che, quindi, le somme addebitate fossero indebite. Il Giudice di pace aveva accolto solo in parte l'opposizione della società, mantenendo ferma la condanna al pagamento delle somme principali; il Tribunale, in appello, ha invece riformato integralmente la decisione, revocando tutti i decreti ingiuntivi e rigettando le domande dell'avvocato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge n. 31 del 2008, in relazione all'art. 145 c.p.c., sostenendo che nelle notifiche a persone giuridiche il destinatario sarebbe da identificare anche nella persona addetta al servizio e che, pertanto, le notifiche dovevano considerarsi regolari senza necessità di invio della CAN a suo carico; ha richiamato anche un precedente di legittimità favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso non rispettava gli oneri di esposizione sommaria dei fatti e di specificità dei riferimenti agli atti processuali; dall'altro, che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva infatti affermato che, nelle notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, non direttamente tra notificante e agente postale, con conseguente carenza di legittimazione passiva della società convenuta rispetto alla domanda posta a base dei decreti ingiuntivi. Poiché tale ratio non era stata efficacemente censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È stato invocato come parametro della censura per violazione processuale, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.
Il ricorso è stato reputato carente perché privo di un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione precisa della vicenda processuale.
art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso anche perché faceva riferimento ad atti e circostanze senza adeguata specificazione e localizzazione.
art. 36, comma 2-quater, L. 28 febbraio 2008, n. 31
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere che la CAN non fosse dovuta nel caso di notifiche a persone giuridiche; la Corte non ha accolto tale lettura, ritenendo comunque non censurata la ratio del giudice d'appello.
art. 145 c.p.c.
È stato richiamato per sostenere che, nelle notifiche alle persone giuridiche, il destinatario includerebbe anche la persona addetta al servizio; la Corte non ha esaminato nel merito tale tesi perché il ricorso era inammissibile.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza, in particolare se non offre una chiara esposizione dei fatti di causa e richiama atti o circostanze senza adeguata precisazione.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura deve investire la reale ragione decisoria posta dal giudice di merito, non una questione diversa o solo affine.
- Nelle controversie sulla validità di addebiti connessi alla notificazione a mezzo posta, la censura in cassazione deve attaccare puntualmente il fondamento giuridico della decisione di merito; la mera reiterazione della tesi sostanziale non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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