Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato da una creditrice in base a un titolo esecutivo giudiziale. Il debitore ha proposto opposizione contestando, in particolare, una parte delle spese indicate nel precetto, ritenute dal tribunale non dovute perché non conformi alla tariffa professionale applicabile. Il tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, articolando due motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha ritenuto preliminarmente inammissibile il mezzo di impugnazione. La Corte ha qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché investiva il diritto del creditore a conseguire l'importo intimato, e non come opposizione agli atti esecutivi; conseguentemente, essendo la decisione di primo grado pronunciata dal tribunale in primo grado, il rimedio era l'appello e non il ricorso straordinario per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che la sentenza del Tribunale, resa in primo grado su un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., fosse impugnabile solo con appello. La qualificazione dell'opposizione come contestazione del diritto di credito, e non come mera censura di atti esecutivi, ha reso inammissibile il ricorso straordinario. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione che contesti il diritto del creditore a procedere esecutivamente, anche quando riguardi le spese indicate nel precetto perché asseritamente non dovute, va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso destinato, secondo il relatore, a essere dichiarato inammissibile.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato per la proposta del relatore e per il deposito di memoria da parte del ricorrente.
Consente il deposito di memoria da parte della parte ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro rispetto al quale va commisurato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la costituzione personale dell'avvocato ricorrente.
Massime di principio
- La contestazione delle somme indicate nel precetto, quando investe la sussistenza o l'entità del diritto di credito azionato dal creditore, integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi.
- Se l'opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione e la sentenza è resa in primo grado dal tribunale, il mezzo di impugnazione è l'appello; il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile.
- Ai fini della scelta del mezzo di impugnazione rileva la sostanza della domanda proposta nell'opposizione, non la sola forma o l'eventuale denominazione utilizzata dalle parti, salvo che il giudice di merito abbia espressamente qualificato il rimedio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può farsi luogo alla distrazione in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta/dichiarazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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