Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditrice agricola)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'imprenditrice agricola per il pagamento di una somma di denaro, pari a euro 7.931,04, qualificata come corrispettivo per la vendita di kg. 32.800 di broccoli freschi raccolti sui terreni di sua proprietà e trasportati dalla società opponente. Il Tribunale respingeva l'opposizione della società; la Corte d'appello confermava, ritenendo provata la pretesa creditoria e qualificando il rapporto come contratto di commissione. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, essendo stata la domanda introdotta come azione di pagamento del prezzo di vendita, la Corte d'appello non avrebbe potuto fondarla su un rapporto di commissione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 1713 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe valorizzato l'asserito inadempimento dell'obbligo di rendiconto del commissionario come base dell'accoglimento della domanda; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c., contestando sia l'accertamento della mancata resa del rendiconto sia la valutazione di irrilevanza della documentazione prodotta dalla società, ritenuta invece idonea a dimostrare la successiva vendita a terzi della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti senza essere vincolato dalla loro prospettazione, purché non introduca fatti nuovi o un diverso titolo di domanda; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ricondotto il rapporto, sulla base delle prove già acquisite, al contratto di commissione, senza violare l'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la reale ratio decidendi: i giudici di merito avevano fondato l'accoglimento della pretesa sui documenti di trasporto originali, sottoscritti dagli autisti della società, e sulle deposizioni testimoniali, mentre il richiamo all'omesso rendiconto costituiva solo un argomento aggiuntivo, dunque un obiter dictum. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più attendibili spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione логica e giuridicamente corretta. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se qualifica diversamente il rapporto dedotto, purché resti entro i fatti allegati e il titolo sostanziale introdotto in causa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata richiamata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del mandatario/commissionario, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente come norma relativa alla gestione del rapporto di mandato/commissione, senza incidenza sulla decisione finale.
L'omesso rendiconto è stato evocato come argomento difensivo, ma la Corte ha chiarito che nel caso concreto si trattava di un'affermazione solo accessoria e non decisiva.
Richiamato nel procedimento camerale per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come base della trattazione camerale e della definizione semplificata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente il rapporto dedotto in causa in modo diverso rispetto alla qualificazione prospettata dalle parti, senza incorrere in ultrapetizione, se non introduce fatti nuovi e resta entro il perimetro delle allegazioni e delle eccezioni formulate.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando la diversa qualificazione del rapporto deriva dagli stessi fatti storici già introdotti nel processo e non comporta l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello domandato.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento di attendibilità, rilevanza e sufficienza delle prove è riservato al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si appuntano su argomenti meramente accessori o su obiter dicta.
- La motivazione che seleziona alcuni elementi probatori come decisivi e ne esclude altri perché ritenuti inattendibili o non pertinenti è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non come revisione del merito.
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