Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficaci alcuni atti di donazione compiuti da un soggetto poi fallito in favore di familiari, ritenuti lesivi della garanzia patrimoniale del creditore procedente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda revocatoria. I donatari hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., lamentando sia l'erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità/inadeguatezza del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. in ragione della complessità della causa, sia il rigetto nel merito della domanda per asserita insussistenza del credito e del danno; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il credito non fosse riconosciuto e che gli atti dispositivi non avessero comportato diminuzione patrimoniale; con il terzo hanno contestato la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto essere condannato solo il disponente/fallito e non anche i donatari. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non rispettavano il requisito di specificità e autosufficienza, non indicando in modo adeguato la ratio decidendi, gli atti rilevanti e le contestazioni svolte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti di causa, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente escluso la necessità di una istruttoria complessa e aveva ritenuto corretto il ricorso al rito sommario. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché non individuava gli atti dispositivi né le contestazioni svolte in giudizio, e comunque le doglianze attenevano al merito. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile ex artt. 366 nn. 3 e 6 c.p.c. per mancanza di argomentazione giuridica adeguata, aggiungendo che, in ogni caso, la condanna alle spese era conforme al principio di soccombenza. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere specifici riferimenti agli atti e ai documenti rilevanti; la mancanza di specificità e autosufficienza rende il motivo inammissibile.
La censura deve indicare in modo chiaro i fatti rilevanti, la ratio decidendi censurata e i dati processuali necessari; in difetto il motivo è inammissibile.
La doglianza sul vizio di motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata e coerente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nella censura di motivazione, ma ritenuto non fondato per l'esistenza di una motivazione logicamente sufficiente.
Il rito sommario è stato ritenuto correttamente utilizzato dal giudice di merito perché la controversia non richiedeva un'istruttoria complessa e articolata.
La censura sulla revocatoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; la Corte richiama il presupposto dell'atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza e può gravare sui soccombenti che hanno proposto l'impugnazione.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non è specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda.
- La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica di merito alle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente coerente e non apparente.
- In materia di revocatoria ordinaria, le censure devono individuare con precisione gli atti di disposizione contestati, la loro causale e il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, altrimenti difettano di autosufficienza.
- La correttezza del rito sommario dipende dalla valutazione della complessità dell'istruttoria: se la causa non richiede accertamenti complessi, il giudice può legittimamente procedere in tale forma.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e può essere pronunciata anche nei confronti di più soccombenti che abbiano proposto l'impugnazione.
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