Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta contro un precetto di rilascio di immobile intimato in forza di un titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento emesso all'esito di espropriazione immobiliare. Il tribunale rigettava l'opposizione e la corte d'appello confermava. In cassazione la parte opponente ricorreva, ma il ricorso non risultava rubricato per distinti motivi e, soprattutto, era proposto oltre il termine lungo di impugnazione applicabile. La Corte rilevava inoltre che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa conforme all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché ometteva il contenuto del precetto, i motivi dell'opposizione, le difese della controparte, le ragioni del rigetto e il contenuto sufficiente dell'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 3 aprile 2019, il termine lungo ex art. 327 c.p.c., applicabile nella versione successiva alla L. n. 69/2009, scadeva il 3 ottobre 2019 e la notificazione del ricorso è avvenuta il 6 novembre 2019. Ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto della sommaria esposizione dei fatti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    Nel giudizio in esame, iniziato nel 2015, si applica il termine lungo di sei mesi per impugnare, nella formulazione successiva alla modifica introdotta dalla L. n. 69/2009.

  • L. 18 giugno 2009 n. 69

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 327 c.p.c. che ha ridotto il termine lungo di impugnazione a sei mesi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza ricorso ad altre fonti.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso, ritenuto dal relatore destinato all'inammissibilità.

  • art. 615 c.p.c.

    È menzionato come norma relativa all'opposizione all'esecuzione, ma la Corte precisa che, ai fini della sospensione feriale, non rileva la qualificazione delle singole contestazioni.

  • art. 617 c.p.c.

    È menzionato come norma relativa all'opposizione agli atti esecutivi, senza incidenza sulla disciplina della sospensione feriale nel caso di specie.

  • art. 93 c.p.c.

    Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore della parte resistente che aveva dichiarato l'anticipazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    È la norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata in base al termine lungo di impugnazione applicabile al procedimento, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e nei giudizi di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini.
  • La disciplina della sospensione feriale nei procedimenti esecutivi non dipende dalla qualificazione della singola contestazione come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, poiché per entrambe si applica la medesima regola.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette la sommaria esposizione dei fatti di causa in modo tale da impedire alla Corte la comprensione autonoma della vicenda sostanziale e processuale.
  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo, ma uno strumento necessario per consentire alla Corte di cogliere il contenuto delle censure senza dover ricostruire il processo attraverso altre fonti.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività o per difetto del requisito di contenuto-forma assorbe l'esame dei motivi di merito e comporta la soccombenza del ricorrente nelle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.