Cassazione Civile, Ordinanza n. 19598/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un ente territoriale e una società d'ambito per la gestione dei rifiuti. L'ente sosteneva di non avere mai effettuato la comunicazione prevista dallo statuto sociale per l'attivazione, nel 2013, di alcuni servizi 'a richiesta' (raccolta rifiuti, pulizia strade e spiagge, rimozione micro-discariche) e affermava che, in difetto di tale richiesta e di una specifica convenzione, nulla fosse dovuto se non una quota di spese generali. Chiedeva quindi l'annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2013 nella parte in cui esponeva un ricavo per servizi resi nei suoi confronti e, in ogni caso, l'accertamento della non debenza di somme. La società si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di euro 473.706,41, oltre accessori, deducendo l'avvenuto svolgimento dei servizi; in subordine invocava l'arricchimento senza causa. In appello la società otteneva la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale riteneva che, nel sistema normativo sulla gestione integrata dei rifiuti, la gestione autonoma del servizio da parte dell'ente socio fosse esclusa e che la comunicazione non fosse condizione costitutiva del diritto della società a svolgere il servizio; interpretava quindi l'art. 6 dello statuto nel senso che la previsione sulle sole spese generali operasse solo se il servizio non fosse stato comunque svolto in concreto in favore dell'ente. La Corte d'appello inoltre riteneva provato lo svolgimento dei servizi e condannava l'ente al pagamento della somma richiesta. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. 152/2006 e conseguente erronea interpretazione dell'art. 6 dello statuto sociale, sostenendo che la gestione dei rifiuti 'fuori perimetro urbano' ex art. 160 l.r. Sicilia n. 25/1993 restava un'attività peculiare e straordinaria, attivabile solo su richiesta formale e mediante convenzione; 2) violazione dell'art. 2332 c.c., ultrapetizione e vizi di motivazione, assumendo che la Corte d'appello avrebbe introdotto d'ufficio una questione di nullità della clausola statutaria e avrebbe travisato il testo dell'art. 6; 3) ultrapetizione e omesso esame, lamentando che la Corte non avrebbe esaminato l'eccezione di mancata stipula della convenzione per i servizi a richiesta. La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, affermando che il quadro normativo trasferiva all'autorità d'ambito (e poi alle SRR) le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, con conseguente esclusione di una gestione autonoma da parte degli enti soci; che l'interpretazione dell'art. 6 dello statuto era corretta e coerente con quel quadro; che non vi era stata alcuna pronuncia di nullità d'ufficio; e che non sussisteva omessa pronuncia perché la decisione di appello era incompatibile con la pretesa dell'ente e comunque la censura non era specificamente calibrata sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di legittimità e ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente territoriale. Ha ritenuto corretto l'inquadramento normativo fatto dalla Corte d'appello in tema di gestione integrata dei rifiuti e ha condiviso l'interpretazione dell'art. 6 dello statuto sociale della società d'ambito, escludendo che la mancata comunicazione dell'ente socio o la mancata convenzione potessero impedire alla società di pretendere il corrispettivo per i servizi effettivamente resi. Ha inoltre escluso i vizi di ultrapetizione, nullità e omessa pronuncia dedotti con i motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente in ragione delle peculiarità della controversia, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 statuto della società Joniambiente
"in difetto di comunicazione l’ente socio avrebbe partecipato alle sole spese generali"
La clausola va letta nel senso che opera solo se la società non abbia comunque svolto in concreto il servizio in favore dell'ente; non attribuisce all'ente socio un potere di svincolarsi unilateralmente dalla gestione tramite la società d'ambito.
art. 160 l.r. Sicilia n. 25/1993
La disposizione richiamata dalla ricorrente è ricondotta al previgente regime regionale della raccolta dei rifiuti fuori dai centri abitati; la Corte ne esclude una lettura che consenta agli enti soci di mantenere una gestione autonoma dopo l'istituzione della gestione integrata.
art. 200, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
La gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata su ambiti territoriali ottimali con superamento della frammentazione delle gestioni, mediante un servizio integrato.
art. 201, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
L'autorità d'ambito, poi sostituita nel sistema regionale siciliano dalle SRR, è la struttura a cui è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti.
art. 2, comma 186-bis, l. n. 191/2009
Ha previsto la soppressione delle autorità d'ambito e il successivo trasferimento delle funzioni alle regioni mediante legge regionale, con efficacia transitoria delle disposizioni statali fino alla disciplina regionale.
art. 6 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9
Ha istituito le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata.
art. 8 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9
Attribuisce alle SRR le funzioni previste dagli artt. 200, 202 e 203 d.lgs. n. 152/2006 e l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato.
La Corte esclude che sia stata decisa d'ufficio una nullità della clausola statutaria; la censura è stata ritenuta non pertinente alla reale ratio decidendi.
Non vi è ultrapetizione o omessa pronuncia quando la decisione resa è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta o quando il motivo non si confronta specificamente con la ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è ravvisabile quando la motivazione della sentenza è coerente, non apparente e non contraddittoria nei termini rilevanti in cassazione.
L'interpretazione della clausola statutaria è ricondotta ai canoni ermeneutici del contratto; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile.
Richiamato dal giudice di primo grado per dichiarare inammissibile la riconvenzionale; il punto resta assorbito nel giudizio di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può risolversi in una generica critica dell'esito interpretativo, ma richiede di indicare specificamente la norma e il canone ermeneutico asseritamente violato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
I vizi processuali dedotti non sussistono quando la censura mira in realtà a contestare il merito dell'interpretazione o quando non vi è omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non può essere usato per riproporre una critica al risultato interpretativo o alla valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se spettante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di interpretazione di clausole statutarie o contrattuali, la censura in cassazione deve indicare con precisione quale canone ermeneutico sia stato violato; non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo, quando quella del giudice di merito sia plausibile e coerente con il sistema.
- Quando una disciplina settoriale trasferisce le competenze gestorie a un ente d'ambito o a una struttura equivalente, gli enti locali partecipanti non possono unilateralmente conservare o riassumere la gestione autonoma del servizio in contrasto con il modello legale.
- L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata; in cassazione occorre sempre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione o di attività processuale non può essere usato per sindacare il merito dell'accertamento di fatto o dell'interpretazione del contratto, salvo l'assenza assoluta di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- La contestazione del credito in giudizio deve essere specifica anche nella sua quantificazione; se il giudice di merito ritiene provato lo svolgimento del servizio e il relativo importo non è specificamente contestato, la pretesa può essere accolta.
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