Cassazione Civile, Ordinanza n. 04577/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la sentenza con cui la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione. La vicenda nasceva da un accertamento IRPEF per l'anno 2011 relativo alla cessione di alcuni terreni agricoli, dopo che il contribuente aveva rivalutato i terreni ai sensi della L. n. 448/2001 e poi effettuato un versamento integrativo a seguito di ravvedimento operoso, ritenuto però dall'Ufficio inidoneo in materia di imposta sostitutiva. L'Ufficio sosteneva che l'atto fosse sufficientemente motivato perché indicava i dati delle cessioni, l'errore nel calcolo del valore rivalutato, l'irrilevanza del ravvedimento e le ragioni per applicare la disciplina ordinaria sulle plusvalenze. Il motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto carente la motivazione dell'avviso. Il contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ma l'eccezione veniva respinta perché la censura investiva correttamente l'interpretazione delle norme sulla motivazione dell'atto tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR, affermando che l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato poiché esponeva in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale: insufficienza dell'imposta sostitutiva versata, errore nella valutazione del valore dei terreni, inapplicabilità del ravvedimento operoso all'imposta sostitutiva e conseguente applicazione della disciplina ordinaria sulle plusvalenze. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame degli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati... e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato"
La motivazione è sufficiente quando espone con chiarezza i fatti costitutivi della pretesa e le ragioni giuridiche dell'ufficio, consentendo al contribuente una difesa piena ed effettiva.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La norma sullo statuto del contribuente ribadisce l'obbligo di motivazione degli atti tributari a tutela del diritto di difesa e del perimetro del giudizio contenzioso.
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
La perizia di rivalutazione dei terreni rileva ai fini del valore fiscalmente riconosciuto per l'affrancamento della plusvalenza.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili acquistati da non più di cinque anni.
art. 68, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Individua il criterio ordinario di determinazione della plusvalenza imponibile.
art. 5, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'assoluzione penale per insussistenza del reato non esclude, di per sé, la debenza del tributo in sede fiscale.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere con precisione i fatti, i calcoli e le ragioni giuridiche della pretesa, senza che sia richiesto un formalismo sacrale nella indicazione delle norme violate o degli elementi istruttori.
- Il vizio di motivazione dell'atto tributario non sussiste se la motivazione, pur sintetica, ricostruisce in modo fedele e chiaro tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione fiscale e rende possibile una difesa piena in giudizio.
- Nel contenzioso tributario, l'eventuale assoluzione in sede penale non è di per sé decisiva sulla debenza del tributo, trattandosi di giudizi autonomi e potendo mancare nel processo penale solo l'elemento soggettivo richiesto per il reato.
- In tema di plusvalenze da cessione di terreni rivalutati, l'ufficio può contestare il valore assunto dal contribuente quando ritenga errata la base di calcolo dell'imposta sostitutiva e indichi le ragioni giuridiche per cui non è ammissibile il regime invocato dal contribuente.
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