Cassazione Civile, Ordinanza n. 05885/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione del rapporto di agenzia tra un agente finanziario e la società preponente. L'agente, che aveva ricoperto anche incarichi di coordinamento di numerosi promotori finanziari, aveva agito per ottenere complessivamente oltre 1,5 milioni di euro a vario titolo: provvigioni e contributi d'ufficio per il periodo successivo al recesso, premi collegati a obiettivi (RB Vita 2005 e 2006), indennità di preavviso, indennità di valorizzazione del portafoglio, e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. La Corte d'appello aveva rigettato le domande, accertando tra l'altro la conoscenza del telegramma di recesso, l'avvenuto pagamento di alcune somme, la non spettanza di altre per difetto dei presupposti, e la compensabilità di alcune poste. In cassazione l'agente ha dedotto dieci motivi: 1) nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio e violazione del principio di immutabilità del giudice; 2) nullità per illegittima composizione del collegio con magistrato ausiliario e questione di costituzionalità; 3) violazione delle presunzioni e dell'onere della prova sulla conoscenza del telegramma di recesso; 4) violazione dell'art. 437 c.p.c. per asserita novità in appello della contestazione sui requisiti del contributo ufficio; 5) violazione dell'onere probatorio sul pagamento del premio RB Vita 2005; 6) violazione delle regole di interpretazione contrattuale sulle lettere del 3 dicembre 2004 relative alla rivalsa per valorizzazione del portafoglio; 7) violazione della disciplina dell'indennità di preavviso per l'esclusione di una somma dalla base di calcolo; 8) violazione dell'art. 437 c.p.c. sulla dedotta novità dell'eccezione di compensazione; 9) violazione dell'art. 1751 c.c. per la detrazione dell'indennità di valorizzazione del portafoglio dall'indennità di fine rapporto; 10) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del principio di non contestazione quanto alla prova dei sostanziali vantaggi del preponente ai fini dell'indennità ex art. 1751 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo infondate o comunque non fondate le censure su composizione del collegio, legittimità del magistrato ausiliario, presunzione di conoscenza del telegramma di recesso, pretesa novità in appello della difesa sul contributo ufficio e prova del pagamento del premio RB Vita 2005. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando un errore di diritto nell'interpretazione delle lettere/accordi del 3 dicembre 2004: il triennio rilevante per l'esonero dalla rivalsa doveva decorrere dalla conclusione dell'accordo e non dall'inizio del rapporto di agenzia, con conseguente violazione dei criteri letterale e sistematico e dei canoni di buona fede e conservazione del contratto. Il testo fornito si interrompe dopo l'enunciazione del sesto motivo come fondato; dal contesto emerge comunque che il ricorso è stato accolto almeno in parte, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio per nuovo esame delle conseguenze economiche connesse a tale interpretazione. I motivi successivi sono esposti nel testo come infondato/inammissibile, ma la parte finale del provvedimento non è integralmente visibile nel brano fornito.
Norme richiamate
la spedizione del telegramma, provata dalla ricevuta postale, consente la presunzione di arrivo e di conoscenza da parte del destinatario, salvo prova contraria.
la fictio di avveramento della condizione sospensiva non opera quando la risoluzione del rapporto sia efficace e non sia dimostrata la sua mancata persistenza alla data rilevante.
l'indennità di cessazione del rapporto richiede non solo l'apporto di nuova clientela o l'incremento degli affari, ma anche la persistenza, alla cessazione, di sostanziali vantaggi per il preponente; la quantificazione avviene secondo equità, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
richiamato dal ricorrente in relazione al regime dell'indennità di valorizzazione del portafoglio e ai suoi rapporti con l'indennità di fine rapporto.
il termine di preavviso decorre secondo la disciplina contrattuale applicabile e incide sul momento di cessazione del rapporto e sulle spettanze collegate.
art. 10 AEC 26 febbraio 2002
regola il calcolo dell'indennità di mancato preavviso e la base delle somme da includere nel computo.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
l'interpretazione del contratto deve rispettare i criteri letterale, sistematico, di buona fede e di conservazione, evitando letture atomistiche delle singole clausole.
i canoni di correttezza e buona fede, oltre ai doveri del preponente, rilevano nell'interpretazione del regolamento contrattuale e degli accordi accessori.
la nullità per vizio di costituzione del giudice ricorre solo se gli atti siano compiuti da persona estranea all'ufficio giudiziario, non quando il collegio sia integrato da magistrati onorari legittimamente investiti.
alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione; nel caso deciso, la composizione del collegio è rimasta identica a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
in appello il collegio che decide deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale.
nel rito del lavoro il divieto di ius novorum riguarda le eccezioni in senso proprio, non le mere difese o le contestazioni dei fatti costitutivi allegati dalla controparte.
l'onere della prova non si inverte per il solo fatto che si tratti di fatti negativi; la violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata.
la presunzione richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione può essere censurata in cassazione per sussunzione solo se il giudice applica erroneamente i requisiti legali, non quando si contesta la mera ricostruzione del fatto.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla detraibilità di una posta economica dall'indennità di fine rapporto.
art. 106 Cost.
è richiamato in relazione alla legittimità della partecipazione di magistrati onorari ai collegi giudicanti delle corti di appello.
artt. 62-76 d.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013
la disciplina sulla magistratura onoraria nelle corti d'appello è stata ritenuta ancora applicabile fino al completamento della riforma organica, nei termini fissati dalla Corte costituzionale.
la partecipazione dei giudici onorari è compatibile con la funzione suppletiva nei casi di impedimento o mancanza dei giudici ordinari, intesa in senso estensivo.
richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria, con entrata a regime fissata al 31 ottobre 2025.
Corte cost. n. 41/2021
ha dichiarato l'illegittimità solo in parte della disciplina sulla partecipazione dei giudici onorari, con efficacia additiva e differita fino al completamento del riordino.
Massime di principio
- La produzione in giudizio di un telegramma o di una raccomandata costituisce prova della spedizione e fonda la presunzione di conoscenza del destinatario ex art. 1335 c.c., presunzione che può essere superata con prova contraria ma non si traduce in una presunzione assoluta.
- La prova di fatti negativi resta soggetta all'ordinario riparto dell'onere probatorio: il fatto negativo può essere dimostrato anche per presunzioni o mediante fatti positivi contrari, ma non comporta di per sé inversione dell'onere della prova.
- In tema di presunzioni semplici, gravità, precisione e concordanza esprimono requisiti legali della inferenza presuntiva; la censura di legittimità è ammissibile solo se il giudice ha sussunto fatti non idonei nel paradigma normativo, non se si propone una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello non colpisce le mere difese, cioè le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ma solo le eccezioni in senso proprio.
- La violazione delle regole sull'onere della prova è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata; non quando la censura riguarda la valutazione delle prove raccolte.
- L'interpretazione del contratto deve essere condotta in modo sistematico, coordinando le clausole tra loro e con il complessivo assetto negoziale, senza arrestarsi a una lettura atomistica del singolo testo; i canoni di buona fede e conservazione impediscono interpretazioni che rendano inutili o incoerenti le pattuizioni.
- L'indennità di cessazione del rapporto dell'agente richiede, oltre all'apporto di nuova clientela o all'incremento degli affari, la permanenza di sostanziali vantaggi per il preponente dopo la cessazione del rapporto; la quantificazione resta affidata a una valutazione equitativa delle circostanze del caso.
- La nullità per vizio di costituzione del giudice non sussiste quando il collegio decidente è composto da magistrati legittimamente investiti della funzione, compresi i magistrati onorari nei limiti della normativa vigente e della disciplina transitoria applicabile.
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