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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05888/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione della società contro un avviso di accertamento relativo alla presunta indebita fruizione di agevolazioni contributive previste dall'art. 8 della legge n. 223/1991. La controversia nasceva dal fatto che alcuni lavoratori, licenziati da una prima impresa e poi assunti dalla società resistente, avevano consentito a quest'ultima di beneficiare degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L'Inps sosteneva, da un lato, che l'atto di appello della società fosse carente di specifiche critiche ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.; dall'altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra le due imprese, quando invece sarebbe stato sufficiente valorizzare il legame familiare tra il titolare della società che aveva licenziato e le socie della società assuntrice, oltre ad altri elementi che deponevano per un'operazione coordinata di licenziamento e riassunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendolo estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva affermato l'inammissibilità dell'appello, ma lo aveva esaminato nel merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato l'art. 8, commi 4 e 4-bis, della legge n. 223/1991: aveva attribuito rilievo a circostanze non decisive (diversità di attività, di sede, di clientela, di beni strumentali), e aveva invece minimizzato il dato del legame familiare tra i soggetti coinvolti, che andava valutato per verificare se vi fosse un'operazione unitaria e coordinata tra le imprese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre osservato che non appariva giustificata l'affermazione di giudicato interno sulla seconda omissione contributiva, trattandosi di un unico verbale di accertamento e di questioni sostanzialmente sovrapponibili.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 223/1991

    prevede il beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; la Corte precisa che il beneficio è negato se ricorrono le condizioni ostative previste dal comma 4-bis.

  • art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991

    esclude l'agevolazione quando i lavoratori siano assunti da impresa che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha licenziato, ovvero sia con essa collegata o controllata; la nozione richiede un nucleo proprietario comune e può ricomprendere anche legami familiari idonei a realizzare un'operazione coordinata tra imprese.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come norma sulla specificità dei motivi di appello; il primo motivo è però dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai requisiti di specificità dell'appello nel rito del lavoro; anche qui la doglianza è stata ritenuta inammissibile per estraneità alla ratio della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una questione diversa o non decisiva.
  • Ai fini dell'esclusione delle agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori già licenziati, la nozione di 'assetti proprietari sostanzialmente coincidenti' non coincide con la mera identità formale della proprietà, ma richiede la verifica di un comune nucleo proprietario o comunque di una relazione tra imprese idonea a esprimere un'operazione unitaria e coordinata.
  • La sostanziale coincidenza degli assetti proprietari può essere desunta anche da legami familiari, di parentela, di affinità o da altri rapporti personali significativi, purché tali elementi siano valutati in funzione della concreta possibilità di un coordinamento tra le imprese.
  • Nella verifica della coincidenza sostanziale degli assetti proprietari non sono dirimenti, di per sé soli, la diversità di settore di attività, di sede, di clientela o di beni strumentali, poiché la norma contempla espressamente anche imprese operanti in settori diversi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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