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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05883/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Il rapporto tra le parti era stato qualificato nei gradi di merito non come agenzia ma come incarico di divulgazione e propaganda di attività diagnostiche di risonanza magnetica, con segnalazione di potenziali referenti, senza diretta correlazione tra l'attività svolta e gli affari eventualmente conclusi. Il primo giudice aveva riconosciuto solo l'indennità di mancato preavviso per il recesso immediato per giusta causa della preponente, rigettando le domande dell'incaricato per indennità di cessazione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, FIRR, patto di non concorrenza e risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato tali statuizioni, valorizzando la diversa natura del rapporto e l'assenza dei presupposti allegati per le indennità richieste, nonché la corresponsione anticipata e fissa del compenso per il patto di non concorrenza. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 c.c., 12 e 13 AEC 16 febbraio 2009, 356 c.p.c. e artt. 191 ss. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare l'indennità di cessazione del rapporto o comunque l'indennità suppletiva di clientela e il FIRR, oltre a non ammettere prove orali decisive, sul presupposto erroneo della non riconducibilità del rapporto all'agenzia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1751-bis c.c. e dell'art. 7 AEC 16 febbraio 2009, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale e contestando la possibilità di una sua corresponsione frazionata in corso di rapporto anziché alla cessazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e non specificamente censurate nei canoni ermeneutici. Ha inoltre ribadito che l'indennità suppletiva di clientela presuppone i requisiti dell'art. 1751 c.c. e dell'AEC, mentre il FIRR era stato comunque indicato come già soddisfatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che il patto di non concorrenza post-contrattuale non ha natura provvigionale, che la corresponsione di un'indennità non è prevista a pena di nullità del patto e che le parti possono concordare un compenso anche in forma frazionata durante il rapporto, purché congruo. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    primo comma; quarto comma; ultimo periodo del primo comma

    L'indennità di cessazione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela richiedono i presupposti previsti dalla norma; l'indennità di clientela ha funzione compensativa della perdita di provvigioni conseguente alla perdita della clientela e va determinata secondo equità tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

  • art. 1751-bis c.c.

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale ha natura non provvigionale; la corresponsione di un'indennità non è prevista a pena di nullità e può essere concordata anche senza correlazione necessaria a un corrispettivo finale unico.

  • art. 12 AEC 16 febbraio 2009

    Richiamato per le indennità contrattuali invocate dal ricorrente, ma ritenuto non utile a superare l'accertamento di merito sulla natura del rapporto e sui presupposti delle pretese.

  • art. 13 AEC 16 febbraio 2009

    È richiamato per l'indennità suppletiva di clientela e per il FIRR; la prima risponde a un criterio di equità e non richiede le condizioni della prima indennità ex art. 1751 c.c., mentre il FIRR risponde anch'esso a un criterio equitativo.

  • art. 7 AEC 16 febbraio 2009

    È richiamato in relazione al patto di non concorrenza post-contrattuale e alla disciplina del relativo compenso.

  • art. 356 c.p.c.

    Invocato insieme agli artt. 191 ss. c.p.c. per lamentare il mancato espletamento di prove orali ritenute decisive.

  • artt. 191 ss. c.p.c.

    Invocati per contestare la mancata assunzione di prove tecniche/probatorie, ma la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Utilizzato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura per violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o l'interpretazione del contratto compiute dal giudice di merito, se non si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e la loro concreta disapplicazione.
  • L'accertamento della natura del rapporto contrattuale tra le parti è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua.
  • L'indennità di cessazione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela presuppongono i requisiti sostanziali previsti dall'art. 1751 c.c. e dalla disciplina collettiva; la seconda ha funzione indennitaria rispetto alla perdita di provvigioni derivante dalla perdita della clientela e si determina secondo equità.
  • Il FIRR, quale indennità di risoluzione del rapporto, è distinto dalle altre indennità di fine rapporto e può essere valutato in base a criteri equitativi; se la parte ha dichiarato di essere stata soddisfatta, non è sufficiente una generica contestazione per ottenere una nuova condanna.
  • Il patto di non concorrenza post-contrattuale nell'agenzia non è provvigionale e non richiede, a pena di nullità, che il corrispettivo sia pagato solo alla cessazione del rapporto; le parti possono prevederne la corresponsione in corso di rapporto, purché l'importo sia congruo.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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