Cassazione Civile, Ordinanza n. 05886/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di subagenzia assicurativa svolto in forma societaria. I subagenti hanno chiesto l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., deducendo che il recesso dal rapporto fosse dipeso dal raggiungimento dei limiti di età pensionabile di uno dei soci e, in generale, dal venir meno dell'attività per ragioni legate alla persona dei soci. I preponenti hanno resistito e hanno proposto a loro volta domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di storni provvigionali. La Corte d'appello ha rigettato entrambe le domande: ha escluso il diritto all'indennità ritenendo che non vi fosse un recesso per giusta causa riferibile a una circostanza non imputabile alla società subagente, e ha escluso la prova degli storni provvigionali richiesti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato l'omesso esame di fatti decisivi relativi allo sviluppo della clientela e all'apporto di nuovi affari, e dall'altro la violazione dell'art. 1751, secondo comma, c.c., sostenendo che, quando l'attività sia esercitata in forma societaria, debbano rilevare anche le condizioni personali dei singoli soci, come l'età pensionabile, ai fini del diritto all'indennità di cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. in combinazione con gli artt. 369 e 371 c.p.c. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché precluso dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate dai ricorrenti le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha poi dichiarato inammissibile anche il motivo di violazione di legge sull'art. 1751 c.c., per sopravvenuto difetto di interesse, poiché era diretto contro una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata e l'altra ratio, non validamente censurata, sarebbe comunque sufficiente a sorreggere la decisione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancanza di tempestiva attività difensiva dei controricorrenti; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'indennità di cessazione del rapporto è stata considerata subordinata alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui l'apporto di nuovi clienti o lo sviluppo degli affari con i clienti esistenti e, nel caso concreto, la giusta causa del recesso non è stata ravvisata nella sola età pensionabile di un socio della società subagente.
Il controricorso con ricorso incidentale condizionato deve essere notificato nel termine perentorio previsto, pena l'inammissibilità per tardività.
Richiamato insieme agli artt. 370 e 371 c.p.c. per il termine di proposizione del ricorso incidentale/controricorso.
Richiamato insieme agli artt. 369 e 370 c.p.c. per la disciplina del ricorso incidentale.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile quando operi la preclusione della doppia conforme e, comunque, non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 24 Cost.
Richiamato come base del criterio della ragione più liquida, in funzione di economia processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato come base del criterio della ragione più liquida, in funzione di economia processuale.
Richiamato per precisare che la decisione può essere adottata seguendo la questione di più agevole soluzione, senza rispetto rigido dell'ordine logico delle questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto oltre il termine perentorio stabilito dalla disciplina processuale è inammissibile, anche se qualificato come condizionato.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi in fatto delle due decisioni di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non consente una rivalutazione del materiale istruttorio né può superare la preclusione derivante dalla doppia conforme.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'impugnazione di una sola di esse non è sufficiente a determinare la cassazione se l'altra resta intatta; il motivo difetta allora di interesse.
- Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., non basta allegare la cessazione dell'attività o il raggiungimento dell'età pensionabile di uno dei soci, occorrendo la verifica dei presupposti legali e della prova degli apporti alla clientela richiesti dalla norma.
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