Cassazione Civile, Ordinanza n. 05879/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di plurimi contratti a tempo determinato nel personale scolastico e dalla successiva immissione in ruolo della lavoratrice. In appello era stata confermata l'illegittimità dei contratti a termine, ma la Corte d'appello aveva accolto la domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il precariato, ordinando all'Amministrazione di inquadrare la lavoratrice secondo l'effettivo servizio prestato dal 1 settembre 2008 e di corrisponderle le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera. Le amministrazioni, con un unico motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c., hanno denunciato violazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe impropriamente applicato alla ricostruzione della carriera principi elaborati in tema di progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; hanno inoltre affermato che la disciplina europea lascia margini di discrezionalità agli Stati membri, consente deroghe per ragioni oggettive, non vi sarebbe disparità di trattamento tra supplenti e il riconoscimento della carriera costituisce un privilegio storico del personale scolastico. La Corte di cassazione rileva però che il thema decidendum non era la ricostruzione della carriera ex artt. 485 e ss. del d.lgs. n. 297/1994, bensì la perequazione retributiva durante i rapporti a termine, sicché le censure erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di impugnazione non fosse specificamente attinente alla decisione impugnata, perché indirizzato contro argomentazioni svolte ad abundantiam o comunque non decisive, mentre la sentenza di merito si fondava sulla mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento economico tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato durante la vigenza del rapporto. Le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
È il vizio dedotto dalle amministrazioni, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto al decisum.
artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994
Richiamati dal ricorrente come norme sulla ricostruzione della carriera e sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma ritenuti non pertinenti rispetto alla domanda effettivamente decisa.
Richiamato dal ricorrente in tema di ricostruzione della carriera del personale ATA, ma non rilevante per la ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte solo per distinguere la ricostruzione della carriera dalla diversa domanda di parità di trattamento economico durante i contratti a termine.
Richiamato dalla Corte solo per distinguere la ricostruzione della carriera dalla diversa domanda di parità di trattamento economico durante i contratti a termine.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE
Impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo giustificazione oggettiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non colpisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si rivolga, invece, a profili estranei o ad argomentazioni meramente ad abundantiam.
- La domanda di parità di trattamento economico del personale assunto a termine durante la vigenza del rapporto è distinta dalla domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo: le due pretese hanno presupposti e disciplina diversi e non sono sovrapponibili.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, e un diverso regime economico può essere giustificato solo da ragioni oggettive, concrete e specifiche riferite alle modalità e alla natura delle mansioni.
- Non è sufficiente, per giustificare una disparità di trattamento, il mero richiamo a una disposizione interna di legge o di contratto collettivo, né la sola distinzione formale tra personale di ruolo e non di ruolo.
- Le argomentazioni della sentenza che non incidono sul dispositivo non possono essere utilmente censurate in cassazione, per difetto di interesse.
- Le amministrazioni dello Stato sono esonerate dal versamento materiale del raddoppio del contributo unificato quando operi il sistema della prenotazione a debito.
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