Cassazione Civile, Ordinanza n. 05889/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procacciatore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un procacciatore d'affari nei confronti della società per il pagamento di compensi provvigionali complessivamente pari a euro 41.595,11. In primo grado l'opposizione della società era stata solo parzialmente accolta: il decreto era stato revocato e la società condannata al pagamento di euro 3.151,51, con rigetto della domanda sulle altre fatture. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto spettanti integralmente i compensi richiesti, ritenendo che anche gli affari relativi alle fatture escluse dal tribunale fossero stati conclusi per effetto dell'attività del procacciatore. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto il compenso provvigionale in assenza di un effettivo nesso causale tra la sua attività e la conclusione degli affari fatturati, sulla base di una rivalutazione delle prove orali e delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non è violato quando il giudice valuta le prove dedotte dalle parti; la violazione è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La violazione è denunciabile in cassazione solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocabile per la violazione di legge sostanziale o processuale, ma non per ottenere una rivisitazione del merito probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale residua nei soli limiti rigorosi ancora consentiti dal sistema; non può essere usato per trasformare una critica alla valutazione delle prove in un riesame del fatto.
Richiamato per la trattazione camerale con memoria delle parti.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare il modo in cui le prove di causa sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice disattenda una regola legale di valutazione della prova o attribuisca a un elemento probatorio un valore diverso da quello previsto dalla legge; il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove è questione di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito o erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti; non è invocabile per contestare la ricostruzione fattuale basata sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La critica che mira a sostituire una diversa interpretazione delle prove alla ricostruzione del giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio di motivazione oggi rigidamente circoscritti.
- La conclusione circa il nesso tra attività del procacciatore e conclusione dell'affare, se sorretta da motivazione coerente e adeguata, è tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Come è indicizzato
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