Cassazione Civile, Ordinanza n. 05831/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva bandita da una società ferroviaria per l’assunzione nel profilo di Capo Treno/Capo Servizi Treno. L’aspirante candidata aveva superato varie prove, ma era stata giudicata non idonea per difetto del requisito di statura minima di 1,60 metri, previsto da una disposizione tecnica interna richiamata nella selezione. In giudizio l’interessata chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della disposizione e del giudizio di inidoneità, la declaratoria del diritto all’assunzione e, in subordine, l’inserimento in graduatoria. Il Tribunale accoglieva parzialmente ordinando l’inserimento in graduatoria; la Corte d’appello confermava. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Roma e che non vi fosse un rapporto di lavoro già costituito né un obbligo di destinazione a Bari; 2) violazione della normativa in materia di sicurezza ferroviaria e di competenze dell’autorità preposta, deducendo anche carenza di giurisdizione/legittimazione e omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nullità della consulenza tecnica d’ufficio e omesso esame di fatti decisivi; 4) nullità dell’ordine di inserimento in graduatoria, assumendo che la graduatoria non fosse mai esistita. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretto il foro di Bari sia in base ai criteri dell’art. 413 c.p.c. valorizzando la sede/ufficio e la dipendenza aziendale coinvolta, sia perché il comportamento discriminatorio era stato tenuto a Bari; ha giudicato inammissibili o infondati gli altri motivi, richiamando il consolidato orientamento per cui il limite di statura di 160 cm nella selezione del 2006 integra discriminazione indiretta, non oggettivamente giustificata né proporzionata; ha escluso la rilevanza delle censure di merito e delle doglianze formulate in presenza di doppia conforme; ha confermato la condanna della società alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
Il ricorso della società è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Bari che, a sua volta, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla candidata quanto all’inserimento nella graduatoria utile all’assunzione. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la competenza territoriale del Tribunale di Bari e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, soprattutto perché fondati su censure di merito, su doglianze nuove o generiche, o comunque perché contrastanti con un orientamento consolidato che qualifica come discriminatorio il requisito di statura minima di 160 cm richiesto per quel profilo professionale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per le controversie in materia di lavoro e per quelle connesse alla costituzione del rapporto, i criteri di competenza territoriale possono operare in modo alternativo e concorrente; nel caso concreto è stato valorizzato il collegamento con Bari.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto corretto il radicamento della causa davanti al giudice di Bari sulla base del luogo del comportamento denunciato e dei criteri speciali di competenza.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di incompetenza, ma non ritenuto ostativo alla decisione impugnata.
La Corte ha rilevato che alcuni motivi erano formulati in modo promiscuo rispetto ai numeri del comma primo e, per parte, riguardavano profili inammissibili in sede di legittimità o coperti da doppia conforme.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.
La censura è stata ritenuta non specificamente articolata; la violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice abbia illegittimamente invertito l’onere probatorio.
Richiamato nel motivo relativo alla CTU, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile e sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava in modo adeguato le norme asseritamente violate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il limite di statura è stato ricondotto a una discriminazione indiretta in violazione della normativa antidiscriminatoria sull’accesso al lavoro.
Richiamato come norma di attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di pari opportunità nell’accesso al lavoro.
La Corte ha indicato che la disciplina confluita nel codice delle pari opportunità vieta discriminazioni indirette non giustificate da pertinenza e proporzionalità.
Per le azioni in materia di discriminazione di genere il criterio del luogo del comportamento denunciato è stato considerato esclusivo e inderogabile, anche rispetto all’azione ordinaria.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a selezioni per l’accesso al lavoro, il foro territoriale può radicarsi nel luogo in cui si è svolto il comportamento denunciato o nella dipendenza aziendale/ufficio che ha gestito la procedura, quando il rapporto è ancora virtuale ma la controversia è strettamente collegata alla selezione.
- Quando la selezione del personale contiene un requisito fisico che incide in modo sproporzionato su un sesso o su una categoria di candidati, il requisito integra discriminazione indiretta se non è dimostrata una giustificazione oggettiva, la pertinenza alla mansione e la proporzionalità rispetto alle attività richieste.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella rivalutazione del merito, nell’introduzione di questioni nuove non trattate nei gradi precedenti o in doglianze generiche e promiscuamente riferite a più vizi dell’art. 360 c.p.c..
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito in modo illegittimo l’onere della prova; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d’ufficio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente limitato e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Se il giudice di merito ha motivatamente applicato un orientamento consolidato della Cassazione su un determinato requisito selettivo discriminatorio, il ricorso che si limiti a contestare il merito senza confrontarsi con tale ratio è destinato al rigetto o all’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05879/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05883/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05885/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05886/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05888/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05889/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →