Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente, per l'anno d'imposta 2006, un avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione ai fini Irpef euro 7.148,00 oltre sanzioni e accessori, sulla base di un maggior reddito presunto di euro 35.643,00 rispetto a quello dichiarato. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulla proprietà di 14 autovetture storiche, due motocicli e quote di due unità immobiliari. Il ricorso del contribuente era stato respinto in primo grado e poi in appello. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 2697 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto, da un lato, che i coefficienti presuntivi dell'accertamento sintetico non bastano da soli a fondare la pretesa e che l'Ufficio avrebbe dovuto provare ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; dall'altro, che le auto storiche non dovrebbero essere considerate ai fini dell'accertamento sintetico e che la CTR non avrebbe valorizzato adeguatamente le sue deduzioni circa l'uso collezionistico dei veicoli, la manutenzione svolta in proprio e il contributo economico della moglie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento sintetico, ribadendo che l'art. 38 consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali, fermo restando il diritto del contribuente di fornire prova contraria documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta ovvero della minore capacità contributiva. Ha inoltre osservato che la CTR aveva correttamente valutato come insufficienti le giustificazioni addotte dal contribuente, incluse quelle relative all'uso collezionistico delle auto e al preteso apporto della moglie. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile per effetto della "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., non avendo il ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo ratione temporis vigente consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; la prova contraria grava sul contribuente e deve essere documentale, idonea a dimostrare redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure l'inesistenza o minore entità del reddito presunto.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio probatorio operata dai giudici di merito.
In presenza di doppia conforme, il motivo che investe la ricostruzione di fatto è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Le censure erano prospettate come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma la prima è stata ritenuta infondata e la seconda inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
È richiamato per l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme alle impugnazioni proposte dall'11 settembre 2012.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, gli indici di capacità contributiva e le spese per incrementi patrimoniali possono legittimare la pretesa fiscale, senza che sia necessaria una prova ulteriore dell'Ufficio oltre agli elementi presuntivi normativamente previsti.
- La prova contraria del contribuente deve essere documentale e non può ridursi alla mera allegazione della disponibilità di ulteriori redditi o di un diverso utilizzo dei beni; occorre dimostrare, con dati oggettivi, la consistenza e la durata del possesso di tali redditi e la loro effettiva idoneità a coprire le spese contestate.
- Quando il contribuente deduce che determinate spese siano state sostenute grazie a liberalità o al contributo di familiari conviventi, la relativa circostanza deve essere provata con documenti specifici e valutata in modo puntuale dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso che investe apprezzamenti di fatto è inammissibile se non viene specificamente allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
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