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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 per complessivi €155.202, relativo ai locali dell'esercizio sito in Milano, Via Ornato n.169, con contestazione delle superfici tassabili (aree di vendita, laboratori, vani tecnici, parcheggi coperti) e deduzioni circa la produzione prevalente di rifiuti speciali e l'assimilazione/auto-smaltimento degli stessi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per reciproche rinunce ai ricorsi intervenute tra le parti prima della pubblica udienza; si è disposta la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo tra le parti. La pronuncia è di estinzione e non decide nel merito le questioni fiscali dedotte; è stato inoltre escluso l'applicarsi della sanzione ex art.13, co.1-quater, DPR n.115/2002 (versamento aggiuntivo del contributo unificato) essendo la fattispecie non ricompresa nella norma

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata nella censura sulla motivazione dell'atto impositivo: il ricorrente deduceva insufficiente motivazione dell'avviso; la norma è evocata a fondamento del diritto alla motivazione adeguata

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)

    Invocata insieme allo Statuto del contribuente per criticare la motivazione dell'atto impositivo

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Richiamato come norma di cassazione per vizio di motivazione e per motivazione apparente/contraddittoria; i motivi di ricorso sono formulati invocando tali letture del 360 c.p.c.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria)

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla motivazione e al rispetto delle norme processuali tributarie nell'appello

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

    Norme richiamate in relazione alle disposizioni transitorie/interpretative sulla TARI e sull'assimilazione dei rifiuti; utilizzate per discutere l'ambito di applicazione delle esenzioni/agevolazioni

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme ambientali)

    art. 221, art. 226, art. 184 (definizioni)

    Richiamato nei motivi che trattano della qualificazione dei rifiuti (speciali vs urbani), dell'assimilazione e della prova dell'avvio al riciclo/gestione dei rifiuti

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi)

    Richiamato in relazione ai principi su gestione e raccolta dei rifiuti e alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali

  • codice di procedura civile

    Art. 390 richiamato per la regolarità delle rinunce (intervenute prima dell'udienza e sottoscritte dai difensori); art. 391 per la compensazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia/accordo

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato e ritenuto non applicabile: la Corte esclude l'obbligo previsto dalla norma (sanzione/contributo aggiuntivo per ricorso non vittorioso) in caso di estinzione per reciproche rinunce

Massime di principio

  • La rinuncia reciproca ai ricorsi intervenuta prima della pubblica udienza estingue il giudizio: il procedimento viene dichiarato estinto e non decide nel merito; le parti possono concordare la compensazione delle spese
  • Le estinzioni per rinuncia non costituiscono pronunce di merito e quindi non producono precedenti giuridici sulle questioni tributarie dedotte
  • In controversie TARI relative a superfici, il contribuente che invoca esclusioni o riduzioni per produzione di rifiuti speciali deve fornire idonea prova (quantitativa e qualitativa) dell'effettiva produzione/prevalenza di rifiuti speciali e dell'avvio a corretto smaltimento/riciclo
  • L'autosmaltimento o l'avvio diretto al riciclo non esenta automaticamente dalla TARI: la disciplina comunale di assimilazione deve essere chiara e predeterminata (se possibile con criteri quantitativi); in mancanza, la pretesa tributaria resta controversa e la prova resta a carico del contribuente
  • Locali adibiti a laboratori o vani tecnici possono essere esclusi dalla superficie tassabile se è dimostrabile che non producono rifiuti urbani o che i rifiuti speciali prodotti sono gestiti tramite impresa specializzata; parcheggi e superfici prive di funzione operativa possono essere esenti se dimostrabile che sono privi di destinazione produttiva
  • Le questioni procedurali sulla motivazione degli atti impositivi devono essere valutate con riferimento agli obblighi di motivazione amministrativa (statuto del contribuente e legge 241/1990) e possono costituire motivo di annullamento dell'atto se la motivazione è insufficiente

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