Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 per complessivi €155.202, relativo ai locali dell'esercizio sito in Milano, Via Ornato n.169, con contestazione delle superfici tassabili (aree di vendita, laboratori, vani tecnici, parcheggi coperti) e deduzioni circa la produzione prevalente di rifiuti speciali e l'assimilazione/auto-smaltimento degli stessi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per reciproche rinunce ai ricorsi intervenute tra le parti prima della pubblica udienza; si è disposta la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo tra le parti. La pronuncia è di estinzione e non decide nel merito le questioni fiscali dedotte; è stato inoltre escluso l'applicarsi della sanzione ex art.13, co.1-quater, DPR n.115/2002 (versamento aggiuntivo del contributo unificato) essendo la fattispecie non ricompresa nella norma
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella censura sulla motivazione dell'atto impositivo: il ricorrente deduceva insufficiente motivazione dell'avviso; la norma è evocata a fondamento del diritto alla motivazione adeguata
legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)
Invocata insieme allo Statuto del contribuente per criticare la motivazione dell'atto impositivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Richiamato come norma di cassazione per vizio di motivazione e per motivazione apparente/contraddittoria; i motivi di ricorso sono formulati invocando tali letture del 360 c.p.c.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria)
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla motivazione e al rispetto delle norme processuali tributarie nell'appello
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Norme richiamate in relazione alle disposizioni transitorie/interpretative sulla TARI e sull'assimilazione dei rifiuti; utilizzate per discutere l'ambito di applicazione delle esenzioni/agevolazioni
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme ambientali)
art. 221, art. 226, art. 184 (definizioni)
Richiamato nei motivi che trattano della qualificazione dei rifiuti (speciali vs urbani), dell'assimilazione e della prova dell'avvio al riciclo/gestione dei rifiuti
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi)
Richiamato in relazione ai principi su gestione e raccolta dei rifiuti e alla distinzione tra rifiuti urbani e speciali
Art. 390 richiamato per la regolarità delle rinunce (intervenute prima dell'udienza e sottoscritte dai difensori); art. 391 per la compensazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia/accordo
Richiamato e ritenuto non applicabile: la Corte esclude l'obbligo previsto dalla norma (sanzione/contributo aggiuntivo per ricorso non vittorioso) in caso di estinzione per reciproche rinunce
Massime di principio
- La rinuncia reciproca ai ricorsi intervenuta prima della pubblica udienza estingue il giudizio: il procedimento viene dichiarato estinto e non decide nel merito; le parti possono concordare la compensazione delle spese
- Le estinzioni per rinuncia non costituiscono pronunce di merito e quindi non producono precedenti giuridici sulle questioni tributarie dedotte
- In controversie TARI relative a superfici, il contribuente che invoca esclusioni o riduzioni per produzione di rifiuti speciali deve fornire idonea prova (quantitativa e qualitativa) dell'effettiva produzione/prevalenza di rifiuti speciali e dell'avvio a corretto smaltimento/riciclo
- L'autosmaltimento o l'avvio diretto al riciclo non esenta automaticamente dalla TARI: la disciplina comunale di assimilazione deve essere chiara e predeterminata (se possibile con criteri quantitativi); in mancanza, la pretesa tributaria resta controversa e la prova resta a carico del contribuente
- Locali adibiti a laboratori o vani tecnici possono essere esclusi dalla superficie tassabile se è dimostrabile che non producono rifiuti urbani o che i rifiuti speciali prodotti sono gestiti tramite impresa specializzata; parcheggi e superfici prive di funzione operativa possono essere esenti se dimostrabile che sono privi di destinazione produttiva
- Le questioni procedurali sulla motivazione degli atti impositivi devono essere valutate con riferimento agli obblighi di motivazione amministrativa (statuto del contribuente e legge 241/1990) e possono costituire motivo di annullamento dell'atto se la motivazione è insufficiente
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