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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23930/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di società operanti nel medesimo gruppo, all’esito della quale l’Ufficio emetteva quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009-2011, relativi a IRES, IRAP e IVA. In particolare venivano contestati: l’omessa contabilizzazione e fatturazione di ricavi per lavori ultimati e cessioni infragruppo di numerose unità immobiliari; la conseguente omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura da parte della cessionaria; il recupero dell’IVA indicata in quattro fatture emesse nei confronti di altra società, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti; il diniego dell’esenzione IRAP invocata come impresa turistica per la realizzazione di un villaggio turistico. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; la CTR aveva poi respinto sia l’appello principale delle contribuenti sia l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando l’annullamento dei rilievi qui in discussione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 85 e 109 TUIR, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 e dell’art. 21 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mera emissione di fatture per acconti senza verificare l’imputazione per competenza dei ricavi e invertendo l’onere della prova; violazione dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, per avere escluso l’IVA su fatture per operazioni inesistenti in base alla sola contabilizzazione; violazione della normativa regionale siciliana e del d.lgs. 446/1997, per avere riconosciuto l’esenzione IRAP sulla sola base della destinazione turistica del complesso immobiliare, senza accertare l’effettiva attività turistica svolta. La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondati tutti e tre i motivi. Ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia che aveva confermato l’annullamento dei rilievi su ricavi infragruppo, IVA su fatture ritenute inesistenti ed esenzione IRAP. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i fatti applicando i seguenti criteri: verifica sostanziale dell’imputazione per competenza dei ricavi e dell’idoneità delle fatture emesse a titolo di acconto a coprire i corrispettivi maturati; applicazione dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 alle fatture per operazioni inesistenti, salvo prova della definitiva neutralizzazione del rischio di perdita di gettito; stretta interpretazione dell’esenzione IRAP e necessità di accertare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’attività turistica, non essendo sufficiente la sola destinazione turistica del complesso immobiliare. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata come parametro dei tre motivi di ricorso.

  • art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la nozione di ricavo nel reddito d’impresa.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Il principio di competenza impone l’imputazione dei componenti positivi nell’esercizio di maturazione, indipendentemente dall’incasso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, una volta fondato l’accertamento sugli esiti della verifica, il contribuente deve provare il fatto impeditivo o estintivo, cioè la corretta fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione nel periodo d’imposta corretto.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato in relazione all’omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura, quale conseguenza sanzionatoria connessa alla ripresa fiscale.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione, in combinato con il comma 7, è richiamata nel primo motivo e interpretata come base degli obblighi di fatturazione e delle conseguenze per fatture emesse per operazioni inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    In caso di fatture per operazioni inesistenti o con corrispettivi/imposta superiori al reale, l’IVA indicata è dovuta dall’emittente per il solo fatto dell’indicazione in fattura, salvo prova della definitiva neutralizzazione del rischio di perdita di gettito.

  • art. 14 della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003

    Norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo se il contribuente dimostra la concreta ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione IRAP.

  • art. 7 della legge n. 135 del 2001

    Richiamato per la nozione di attività turistica, che non coincide automaticamente con la mera destinazione turistica di un intervento immobiliare.

  • artt. 4, 5, 11 e 19 del d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati in relazione alla disciplina IRAP e all’esenzione invocata dalla contribuente.

Massime di principio

  • Nel reddito d’impresa, il principio di competenza richiede che i ricavi siano imputati all’esercizio in cui maturano i relativi presupposti; la sola emissione di fatture, specie se qualificate come acconti, non basta a dimostrare la corretta imputazione contabile e fiscale del corrispettivo complessivo.
  • Quando l’Amministrazione contesta l’omessa contabilizzazione di ricavi sulla base degli esiti di verifica, il contribuente deve provare che quei ricavi sono stati già regolarmente fatturati, contabilizzati e dichiarati nel periodo d’imposta corretto; il giudice non può invertire l’onere probatorio pretendendo dall’Ufficio la smentita di una difesa meramente assertiva.
  • L’IVA esposta in fattura per operazioni oggettivamente inesistenti è dovuta dall’emittente ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 in virtù del principio di cartolarità; la mera contabilizzazione della fattura o la sua inclusione nelle liquidazioni periodiche non esclude la debenza dell’imposta, salvo prova rigorosa della definitiva neutralizzazione del rischio di perdita di gettito.
  • Le agevolazioni fiscali, incluse le esenzioni IRAP, sono norme di stretta interpretazione: il contribuente che le invoca deve dimostrare in modo rigoroso la sussistenza di tutti i presupposti richiesti; la sola destinazione turistica di un complesso immobiliare non basta a trasformare un’attività edilizia o immobiliare in attività turistica agevolabile.
  • La qualificazione di un’attività come turistica richiede una verifica concreta dell’oggetto sociale e dell’attività effettivamente esercitata; non è sufficiente un dato meramente oggettivo o descrittivo del bene realizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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