Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo, del ruolo e di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 su dichiarazione IRPEF per l'anno 2007, per un importo complessivo di euro 118.523,93. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile quanto all'estratto di ruolo non notificato e rigettato nel resto; in appello, invece, la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR si sia pronunciata sulla sufficienza della motivazione della comunicazione di esito del controllo formale, questione non dedotta; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere della prova sulla deducibilità delle spese portate in dichiarazione; 3) violazione dell'art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la motivazione dell'avviso di esito del controllo fosse sufficiente e che la prova dei fatti posti a base della pretesa tributaria non dovesse essere già compiuta in sede di accertamento; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe deciso nel merito sulla spettanza delle detrazioni per spese sanitarie ed edilizie e del correlato credito d'imposta.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, rigetta il secondo e il terzo. Ritiene fondato il primo motivo perché la questione della sufficienza motivazionale della comunicazione di esito del controllo non era stata devoluta al giudice di appello, sicché la CTR è incorsa in ultrapetizione. Riconosce invece infondate le censure sull'onere della prova, chiarendo che la sentenza impugnata aveva trattato non la prova nel merito della detraibilità delle spese, ma la prova dell'adempimento delle formalità prescritte per la notifica della cartella emessa a seguito di controllo formale. Accoglie infine il quarto motivo perché la CTR, pur avendo indicato tra i petita la richiesta di riconoscimento delle detrazioni e del credito d'imposta, non si è pronunciata sul merito della loro spettanza. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni devolute dalle parti; la decisione su una questione non introdotta integra ultrapetizione. Inoltre, l'omessa pronuncia su una domanda ritualmente devoluta determina nullità della sentenza.
L'onere di provare gli elementi posti a base della dichiarazione resta in capo al contribuente; tuttavia, nel caso esaminato, la CTR ha correttamente posto a carico dell'Amministrazione la prova dell'adempimento delle formalità previste per la notifica della cartella emessa a seguito di controllo formale.
art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La controversia riguarda l'adempimento delle formalità previste per il controllo formale e per la successiva comunicazione/notifica degli esiti; la Corte distingue tale profilo dalla prova della spettanza sostanziale delle detrazioni.
art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della sufficienza della motivazione dell'avviso di esito del controllo formale.
art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione e dell'emissione della cartella di pagamento impugnata.
art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nei giudizi di merito come termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre che il giudice avrebbe potuto decidere sulla base degli elementi già acquisiti, ma la Corte non ne fonda la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la censura di ultrapetizione è fondata quando il giudice di appello si pronuncia su una questione che non sia stata effettivamente devoluta con i motivi di gravame; la mera presenza del tema negli atti di primo grado non basta se la questione non è riproposta in appello.
- Va distinto il piano della legittimità formale dell'atto impositivo o della procedura di riscossione dal piano del merito della pretesa tributaria: l'onere della prova e le relative doglianze possono riguardare l'una o l'altra dimensione, ma non sono sovrapponibili.
- In materia di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, la contestazione sull'adempimento delle formalità di comunicazione/notifica dell'esito e della cartella grava sull'Amministrazione, mentre la prova della spettanza sostanziale delle detrazioni resta in capo al contribuente.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio affinché il giudice di merito si pronunci espressamente sul punto.
- Quando il giudice di appello, pur menzionando le domande nella ricostruzione in fatto, non affronta il loro esame nel dispositivo o nella motivazione decisoria, la sentenza è censurabile per omessa pronuncia se quei capi erano effettivamente devoluti al suo giudizio.
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