Cassazione Civile, Ordinanza n. 22490/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002, contestando a un contribuente l'indebita detrazione/indebita deduzione collegata a operazioni di acquisto di merce ritenute soggettivamente inesistenti, perché formalmente interposte da una ditta ritenuta fittizia. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale sulle spese. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme tributarie indicate in ricorso, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato il riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti, svalutando elementi presuntivi come l'esistenza oggettiva della merce, la tracciabilità degli acquisti, la consegna diretta delle merci e i pagamenti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato ulteriori indici presuntivi, quali il breve arco di vita della ditta intermediaria, i consistenti importi IVA a debito e la continuità dei rapporti diretti con il fornitore estero.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'alterità soggettiva dell'operazione e la consapevolezza, o la conoscibilità, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA; nel caso concreto la CTR aveva esaminato gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e li aveva ritenuti privi di idoneità probatoria, senza violare il regime dell'onere della prova. Quanto al secondo motivo, la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale indiziario, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese.
Norme richiamate
nei giudizi su operazioni soggettivamente inesistenti l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale grava in primo luogo sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata a sostegno della ripresa fiscale in tema di accertamento induttivo/analitico-induttivo
richiamato in relazione al diritto di detrazione IVA, che è escluso se l'operazione è soggettivamente inesistente
richiamato per la deducibilità dei costi correlati alle operazioni contestate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando mira a sollecitare una rivalutazione del merito e non denuncia un effettivo omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'alterità soggettiva dell'operazione sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA.
- La prova dell'Ufficio può essere anche presuntiva, ma gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono essere idonei a superare il mero sospetto; se il giudice di merito li reputa non gravi, precisi e concordanti, non vi è violazione dell'art. 2697 c.c.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la parte, sotto tale veste, chiede in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una nuova valutazione del materiale indiziario.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti e del valore probatorio degli indizi, salvo vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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