Cassazione Civile, Ordinanza n. 03203/2025 del 08/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
A seguito di un decreto di respingimento emesso il 2 marzo 2023, la Questura aveva disposto il trattenimento del ricorrente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, chiedendone la convalida al Tribunale. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di convalida. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità del decreto impugnato per motivazione apparente o inesistente, con violazione dell’art. 135 c.p.c., dell’art. 6 d.lgs. 142/2015, degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE; (2) violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015, dell’art. 26, comma 2, d.lgs. 25/2008 e degli artt. 10-ter e 14 d.lgs. 286/1998, perché la questura non avrebbe verbalizzato la volontà di chiedere protezione internazionale con il mod. C3 e non avrebbe informato il ricorrente della possibilità di presentare domanda; (3) violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 della direttiva allegata al decreto del Ministero dell’interno 19 maggio 2022, oltre a omessa valutazione delle condizioni sanitarie e della documentazione sanitaria; (4) omesso esame di fatti decisivi, compresi i profili sanitari, i rischi per l’incolumità in caso di rimpatrio e i legami familiari sul territorio dello Stato. Il ricorso, tuttavia, è stato accolto già sul primo motivo, ritenuto assorbente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il decreto del Tribunale era al di sotto del minimo costituzionale perché privo di una motivazione effettivamente intellegibile: non consentiva di ricostruire le ragioni della decisione né il percorso logico seguito dal giudice. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., poiché il termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento risultava già decorso. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione, precisando che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, essendo soccombente un’Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore va effettuata dal giudice competente ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di nullità del provvedimento per vizio di motivazione e violazione delle norme processuali.
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento impugnato, la cui violazione è dedotta per motivazione apparente o inesistente.
richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla disciplina del trattenimento e degli adempimenti connessi alla domanda di protezione internazionale.
artt. 13 e 111 Cost.
richiamati come parametri costituzionali a sostegno del vizio di motivazione e della necessità di un provvedimento adeguatamente motivato.
art. 15 dir. 2008/115/CE
richiamato come fonte eurounitaria in materia di trattenimento e rimpatrio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. n. 142/2015
richiamato per contestare la mancata verbalizzazione della volontà di chiedere protezione internazionale e la mancata informazione sulla facoltà di richiederla.
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
richiamato in relazione agli adempimenti della questura sulla domanda di protezione internazionale.
artt. 10-ter e 14 d.lgs. n. 286/1998
richiamati nel secondo motivo per censurare il trattenimento e la gestione della posizione dello straniero.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato nel terzo motivo in relazione ai presupposti del trattenimento e ai profili sanitari.
art. 3 della direttiva allegata al decreto del Ministero dell'interno 19 maggio 2022
richiamato nel terzo motivo come parametro per la valutazione delle condizioni sanitarie e dell'idoneità al trattenimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi.
usato per disporre la cassazione senza rinvio, essendo decorso il termine perentorio per la convalida del trattenimento.
indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato come norma che individua il giudice competente a liquidare compensi e spese nel giudizio di cassazione, anche in caso di cassazione senza rinvio.
ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale ai fini della condanna alle spese in favore dello Stato.
Massime di principio
- Un provvedimento del giudice che convalida o rigetta la convalida di un trattenimento deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile, idonea a rendere verificabile l'iter logico-giuridico seguito; una motivazione solo apparente o meramente assertiva integra nullità.
- Quando il termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione del provvedimento impugnato deve essere pronunciata senza rinvio, perché viene meno lo spazio processuale per una nuova decisione sulla convalida.
- Le censure relative a ulteriori profili del trattenimento o della domanda di protezione internazionale restano assorbite se il provvedimento impugnato è già viziato da un difetto radicale di motivazione che ne impone la cassazione.
- In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'Amministrazione statale, la regolazione delle spese non segue la condanna della parte soccombente in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002, ma la liquidazione del compenso del difensore avviene secondo gli artt. 82 e 83 dello stesso decreto, davanti al giudice competente.
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