Cassazione Civile, Ordinanza n. 21705/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro il 18 novembre 2016, chiedendo anche il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate fino alla scadenza del rapporto. La controversia nasceva da un precedente verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 10 dicembre 2015, con cui le parti avevano dichiarato di voler risolvere consensualmente e inderogabilmente il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2016. Il lavoratore sosteneva che tale accordo avesse efficacia novativa e che, per effetto di un precedente provvedimento di inammissibilità del ricorso ex L. n. 92/2012 non impugnato, si fosse formato giudicato sulla trasformazione del rapporto da tempo indeterminato a termine. Con il primo motivo denunciava violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e degli artt. 1965 ss. c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse riconosciuto l'efficacia novativa del verbale e, quindi, non avesse escluso la rilevanza dei fatti disciplinari successivamente valorizzati dal datore di lavoro. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato la gravità della condotta, trascurando intensità dell'elemento intenzionale, precedenti modalità del rapporto, anzianità di servizio e assenza di danno per la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato sostanziale sul carattere novativo dell'accordo conciliativo, ritenendo che la precedente ordinanza di inammissibilità ex L. n. 92/2012 producesse solo giudicato formale limitato al relativo rapporto processuale. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva comunque accertato la natura non novativa dell'accordo e che le censure del ricorrente erano inammissibili perché formulate in modo meramente contrappositivo rispetto all'interpretazione del giudice di merito e senza trascrivere il testo dell'atto interpretato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché la critica non investiva correttamente la nozione giuridica di giusta causa, ma si limitava a contestare la valutazione di fatto e di proporzionalità della sanzione, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi configurabile come omesso esame di un fatto decisivo, vizio che non era stato neppure formalmente dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una contestazione di merito non ammissibile in cassazione
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la censura sull'interpretazione del verbale conciliativo è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso
la giusta causa è stata ribadita come clausola generale da specificare secondo standards conformi alla coscienza generale; l'apprezzamento della concreta ricorrenza spetta al giudice di merito
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c.
richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non indicava specificamente quali criteri fossero stati violati
richiamati dal ricorrente in tema di transazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sovvertire l'interpretazione data al verbale
invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del precedente accertamento; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sostanziale derivante da una decisione di rito
art. 1, comma 42, L. n. 92/2012
la precedente ordinanza di inammissibilità nel rito Fornero è stata considerata produttiva solo di giudicato formale, non sostanziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato la condanna dell'istante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La statuizione resa su una questione di rito produce soltanto giudicato formale, limitato al processo in cui è pronunciata, e non impedisce la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.
- Per censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto o di un verbale conciliativo non basta contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere il testo dell'atto oggetto di interpretazione.
- La valutazione della natura novativa o non novativa di un accordo transattivo è questione di interpretazione riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione illogica o mancante.
- La giusta causa di licenziamento, quale clausola generale, richiede l'integrazione del precetto normativo alla luce degli standards dell'ordinamento e della coscienza sociale; tuttavia la verifica della concreta gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione resta apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- In sede di legittimità, la critica alla proporzionalità del licenziamento non può essere veicolata come violazione di legge quando in realtà mira a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione complessiva.
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