Cassazione Civile, Ordinanza n. 21644/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una assicurata volta a ottenere la retrodatazione della pensione di vecchiaia anticipata, prevista dal d.lgs. n. 503 del 1992 per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, all’1.4.2014, invece che all’1.3.2015 come riconosciuto dall’INPS in via amministrativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che lo slittamento di un anno delle cd. finestre di accesso introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 si applicasse solo a chi maturava il requisito anagrafico ordinario di vecchiaia (65 anni uomini, 60 donne) e non anche a chi accedeva alla pensione anticipata per invalidità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 12 e 13 d.lgs. n. 503 del 1992, dell’art. 3 l. n. 297 del 1982 e dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, sostenendo che la disciplina delle finestre abbia applicazione generale anche per gli invalidi almeno all’80%, salvo le deroghe espressamente previste, nelle quali tale categoria non rientra.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’adesione al principio già affermato in precedenti conformi, secondo cui il regime delle finestre di accesso previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, poiché il tenore testuale della norma è ampio e comprende anche i casi di accesso alle età previste dagli specifici ordinamenti.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010
"slittamento" di un anno per l’accesso alla pensione
La disciplina delle finestre di accesso ha portata generale e si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il testo individua in modo ampio l’ambito soggettivo della finestra di accesso, comprensivo non solo dei casi di vecchiaia ordinaria ma anche di quelli regolati da specifici ordinamenti.
d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
La pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all’80% rientra nel sistema previdenziale oggetto della disciplina delle finestre.
d.lgs. n. 503 del 1992, artt. 12 e 13
Richiamati dal ricorrente a sostegno della generale applicabilità della disciplina invocata.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui è stata dedotta la violazione di legge.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la decisione in camera di consiglio con riserva entro sessanta giorni.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all’80%, il regime delle cd. finestre di accesso introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche a tale categoria, salvo espressa deroga normativa.
- Quando il dato testuale della norma individua in modo ampio i soggetti destinatari, la disciplina si estende anche ai casi di accesso alla pensione regolati da specifici ordinamenti, non limitandosi alla sola vecchiaia ordinaria.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte di cassazione vi dà continuità e accoglie il ricorso che censuri una decisione di merito difforme.
- La verifica dell’ambito applicativo di una disposizione previdenziale deve essere condotta anzitutto sul tenore letterale della norma e sulle deroghe espressamente previste dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21628/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21633/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21645/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21649/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21655/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →