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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21633/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un lavoratore aveva agito chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria, deducendo di avere diritto all’assunzione come dirigente o quadro in base a un accordo sindacale stipulato nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria e, in via subordinata o consequenziale, il risarcimento del danno per la mancata assunzione. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile l’appello nei confronti della società in amministrazione straordinaria per incompetenza funzionale del giudice ordinario e aveva respinto le domande verso la società cessionaria e la controllante, osservando che il ricorso introduttivo non era fondato sull’art. 2112 c.c. ma sull’accordo sindacale, che l’accordo prevedeva l’assunzione di un solo lavoratore con qualifica di quadro per lo stabilimento interessato, che il ricorrente non aveva dedotto i criteri di preferenza previsti dall’accordo e che il profilo professionale da lui rivendicato non rientrava tra quelli contemplati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, violazione di varie norme sostanziali e processuali per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la domanda, che a suo dire si fondava sul trasferimento d’azienda e sull’accordo sindacale ex art. 47 L. n. 428/1990 e art. 63 d.lgs. n. 270/1999; dall’altro, violazione dei canoni ermeneutici e dei doveri di correttezza e buona fede per avere svalutato l’impegno assunto dalla società ad assumere due quadri per il sito di Limatola.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non rispettassero il principio di specificità del ricorso per cassazione, perché non veniva trascritto né adeguatamente indicato il contenuto del ricorso introduttivo e degli atti rilevanti, in violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Inoltre, ha rilevato che la questione relativa all’applicazione dell’art. 2112 c.c. era stata considerata nuova dal giudice di merito e che il ricorrente non aveva indicato dove e quando fosse stata introdotta nei precedenti gradi. Quanto alla censura sull’interpretazione dell’accordo sindacale, la Corte ha affermato che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica, vizi che nel caso non erano stati specificamente dedotti: il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa più favorevole dell’accordo, senza dimostrare l’inesattezza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato dal ricorrente come base del dedotto trasferimento di azienda nell’ambito dell’amministrazione straordinaria

  • art. 47 L. n. 428/1990

    richiamato come norma che disciplina l’accordo sindacale nel trasferimento d’azienda e che, secondo il ricorrente, fondava il diritto all’assunzione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione dell’accordo sindacale, ma la censura è stata ritenuta non specificamente formulata

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per sostenere la continuità del rapporto e il diritto all’assunzione; la Corte ha osservato che la questione era stata ritenuta nuova e che, comunque, l’applicabilità della norma dipendeva dalla finalità della procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo ha applicato per affermare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo ha applicato per affermare l’onere di deposito e specifica individuazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata dal ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere, nel caso di doppia conforme, il controllo sul vizio motivazionale nei termini prospettati

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono rispettare rigorosamente il principio di specificità: occorre indicare e, ove necessario, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, nonché consentire alla Corte la loro agevole individuazione nel fascicolo.
  • La deduzione della violazione di norme sul trasferimento d’azienda o sulla continuità del rapporto di lavoro è inammissibile se la questione non risulta chiaramente prospettata nei gradi di merito e il ricorrente non ne dimostra l’avvenuta tempestiva introduzione.
  • L’interpretazione di un accordo sindacale o di altro atto negoziale è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole.
  • Quando il giudice di merito abbia fornito un’interpretazione plausibile e coerente del testo negoziale, la parte soccombente non può ottenere la cassazione limitandosi a prospettare una diversa interpretazione astrattamente possibile.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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