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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21645/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente aveva agito per ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente con decorrenza dal 1.1.1978, con conseguente rivendicazione di differenze retributive e di inquadramento superiore. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo non provata la sussistenza delle caratteristiche proprie della dirigenza (autonomia, responsabilità, poteri gestionali), valorizzando le deposizioni testimoniali, la necessità di controfirma per gli atti, le ridotte dimensioni della struttura e l'orario di lavoro assimilabile a quello degli altri dipendenti. In cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 437, comma 2, e 115 c.p.c., sostenendo che la controparte non avrebbe contestato specificamente lo svolgimento di funzioni direttive/dirigenziali; dall'altro, violazione dell'art. 1 del CCNL dirigenti aziende industriali, lamentando che la prova orale avesse dimostrato l'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali e l'erronea esclusione della qualifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva comunque esaminato le risultanze istruttorie e motivato in modo coerente la conclusione negativa sulla qualifica dirigenziale, richiamando anche la contestazione svolta dalla datrice di lavoro nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la Corte ha però rilevato che la censura non investiva un vero errore di diritto ma una richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avrebbe trascurato l'assenza di contestazioni specifiche; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea a scalfire la valutazione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio denunciato; la Corte ha escluso che ricorresse una violazione di legge, ravvisando invece censure di merito.

  • art. 1 del CCNL Dirigenti di aziende industriali

    invocato per affermare la sussistenza della qualifica dirigenziale; la Corte non ne ha fatto una diversa interpretazione sostanziale, limitandosi a rilevare che la sua applicazione presupponeva un accertamento fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La qualificazione come dirigente o come figura impiegatizia con funzioni direttive dipende dall'accertamento concreto delle mansioni effettivamente svolte, del grado di autonomia, responsabilità e poteri gestionali, accertamento che spetta al giudice di merito.
  • L'appellativo attribuito al lavoratore nel rapporto o nella prassi aziendale non è di per sé decisivo per il riconoscimento della qualifica dirigenziale, dovendo prevalere la verifica sostanziale delle mansioni e dell'inserimento nell'organizzazione aziendale.
  • La mancata o insufficiente contestazione nel giudizio di merito non impedisce al giudice di valutare le prove raccolte e di escludere la qualifica rivendicata quando il compendio probatorio non la dimostri in modo adeguato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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