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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasceva da un trasferimento disposto nei confronti di un dipendente che rivestiva la qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale. Il sindacato aveva agito per far dichiarare la natura antisindacale del trasferimento, deducendo che esso era stato eseguito senza nulla osta sindacale e, soprattutto, prima del decorso del termine annuale dalla cessazione dell'incarico sindacale. In appello, la domanda era stata accolta solo in relazione a tale trasferimento, mentre erano state respinte le ulteriori domande relative ad altro lavoratore e al risarcimento del danno sindacale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia, rappresentando che le parti avevano transatto la lite e avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in relazione ai giudizi indicati.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla banca, fondata su una transazione intervenuta tra le parti dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'accordo transattivo avesse sostituito la regolazione giudiziale della controversia e travolto la sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, in conformità a quanto previsto nel verbale di transazione ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 92, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per disporre la compensazione delle spese di lite secondo quanto previsto dalle parti nel verbale di transazione.

  • Cass. S.U. n. 8980 del 2018

    richiamata come precedente nel senso che, se le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l'efficacia della sentenza impugnata.

  • Cass. n. 24632 del 2019

    citata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo sopravvenuto.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo che regola integralmente i reciproci rapporti, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La definizione convenzionale sopravvenuta sostituisce la disciplina del rapporto controverso dettata dalla sentenza impugnata, che resta travolta e priva di efficacia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a transazione, le spese possono essere compensate quando ciò sia previsto nell'accordo tra le parti e risulti richiamabile l'art. 92, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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