Cassazione Civile, Ordinanza n. 21628/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore dipendente volta a ottenere il riconoscimento, con decorrenza dall'1.1.2001, della qualifica superiore di Specialista amministrativo, parametro 193, con conseguente pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto che l'inquadramento attribuito dall'azienda nel 2001 non fosse frutto di un errore riconoscibile ai sensi dell'art. 1431 c.c., valorizzando la tabella dell'accordo sindacale del 27.11.2000, le richieste del lavoratore e le testimonianze sullo svolgimento di mansioni coerenti con il livello superiore. L'azienda ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2099, 2103 e 1218 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe in realtà confermato indebitamente anche le differenze retributive per il periodo marzo 1994-1.1.2001, periodo per il quale la qualifica/parametro 193 non esisteva ancora, e avrebbe inoltre mantenuto una motivazione contraddittoria rispetto alla domanda originaria; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di rinvio avrebbe errato nel verificare la riconoscibilità dell'errore e avrebbe in sostanza rivalutato fatti e prove senza rispettare il perimetro tracciato dalla cassazione rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso, opera il giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e non è consentito ampliare il thema decidendum né riesaminare questioni ormai coperte dal precedente giudicato; in particolare, è stato ritenuto definitivamente accertato il diritto del lavoratore alle differenze retributive per mansioni superiori corrispondenti al parametro 193 dal marzo 1994 all'1.1.2001, mentre il rinvio era limitato alla verifica dell'errore riconoscibile in relazione alla revoca dell'inquadramento dal gennaio 2001. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti storici, attività preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1431 c.c.
È richiamato per verificare se l'errore dell'azienda nell'attribuire l'inquadramento superiore fosse riconoscibile; la Corte di merito lo ha escluso sulla base degli elementi fattuali valorizzati.
art. 2099 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto alla retribuzione e differenze retributive per mansioni superiori.
art. 2103 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di svolgimento di mansioni superiori e inquadramento del lavoratore.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, in combinazione con gli altri articoli, a sostegno della censura sulle conseguenze dell'asserito errato inquadramento.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità/errore processuale e omesso esame di fatti decisivi.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna della ricorrente alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la Corte di merito deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: il giudizio è chiuso e non consente nuove domande, nuove eccezioni o riesame di questioni coperte da giudicato implicito.
- La parte non può, in cassazione, mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove come vizio di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
- Quando la cassazione ha limitato il rinvio alla verifica di uno specifico profilo (qui la riconoscibilità dell'errore), il giudice di rinvio non può riaprire accertamenti già definitivamente compiuti su diversi capi della decisione.
- La valutazione sulla riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 c.c. richiede la considerazione degli elementi fattuali concretamente emersi, ma la sua riconsiderazione in sede di legittimità non può tradursi in un terzo grado di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la soccombenza sulle spese e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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