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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21649/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un ex dipendente per ottenere l'indennità prevista da una convenzione assicurativa stipulata dal datore di lavoro con Fonchim per il caso di invalidità permanente tale da determinare la cessazione del rapporto di lavoro. Il tribunale aveva accolto la domanda; la società di assicurazione aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile ritenendo decorso il termine breve di impugnazione. In cassazione la società ha articolato tredici motivi, ma la Suprema Corte ha esaminato solo quelli attinenti alla declaratoria di inammissibilità dell'appello: con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme sul termine breve e sulle notificazioni sostenendo che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata presso la sede della società contumace in primo grado, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve; con il quarto motivo ha dedotto violazione delle norme sull'interruzione del processo e del termine breve, sostenendo che, anche qualora la notifica fosse stata idonea a far decorrere il termine, il termine si sarebbe interrotto per il decesso del dante causa degli odierni resistenti e sarebbe stata necessaria una nuova notificazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, è sufficiente la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte soccombente rimasta contumace, anche quando la sentenza sia notificata in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., poiché rileva il fatto obiettivo della notificazione quale atto idoneo a determinare la conoscenza legale della decisione. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, precisando che l'interruzione del termine breve prevista dall'art. 328 c.p.c. opera soltanto a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo e non si riflette sul termine per impugnare dell'altra parte. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla corte territoriale, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    non si applica alla notificazione della sentenza nei confronti della parte rimasta contumace, ai fini della decorrenza del termine breve, poiché in tale ipotesi la notificazione deve avvenire alla parte personalmente

  • art. 292 c.p.c.

    la notificazione della sentenza alla parte contumace deve essere eseguita personalmente

  • art. 325 c.p.c.

    disciplina il termine breve per proporre impugnazione

  • art. 326 c.p.c.

    il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza quale fatto obiettivo idoneo a determinare la conoscenza legale della decisione, senza rilievo del fine soggettivo del notificante

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sul termine di impugnazione

  • art. 328 c.p.c.

    l'interruzione del termine breve per sopravvenuti eventi interruttivi tutela solo la parte colpita dall'evento e non incide sul termine dell'altra parte

  • art. 299 c.p.c.

    individua gli eventi che possono determinare l'interruzione del processo e, per rinvio, del termine breve nei limiti dell'art. 328 c.p.c.

  • art. 479 c.p.c.

    la notificazione della sentenza spedita in forma esecutiva è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se eseguita per finalità esecutive

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, ciò che rileva è l'avvenuta notificazione della sentenza come fatto obiettivo idoneo a produrre conoscenza legale della decisione, non la finalità soggettiva per cui la notificazione è stata eseguita.
  • Quando la parte soccombente è rimasta contumace, la notificazione della sentenza deve essere eseguita personalmente e può far decorrere il termine breve anche se la sentenza è notificata in forma esecutiva.
  • L'interruzione del termine breve conseguente a un evento di cui all'art. 299 c.p.c. opera soltanto a tutela della parte colpita dall'evento e non si estende automaticamente alla controparte.
  • In sede di legittimità, se la sentenza di merito ha deciso soltanto su una questione pregiudiziale processuale, sono rilevanti solo i motivi che investono quella questione; le censure attinenti al merito restano assorbite se il merito non è stato esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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