Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione le aveva contestato, per più annualità, un maggior reddito d'impresa fondato sui versamenti e prelevamenti sui conti correnti a lei intestati, ritenuti non giustificati. La difesa sosteneva che le movimentazioni fossero in realtà riferibili al convivente, il quale gestiva attività imprenditoriali formalmente intestate a terzi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto irrilevante la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 648-ter e 648-bis c.p. con formula "perché il fatto non costituisce reato", relativa ai medesimi fatti posti a base della ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente affermato l'irrilevanza della sentenza penale assolutoria, richiamando il principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario, vigente prima dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e osservando che anche dopo tale norma l'efficacia della sentenza penale dibattimentale di assoluzione nel processo tributario è limitata alle formule "perché il fatto sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso". L'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non impedisce al giudice tributario una autonoma valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso per mancata specifica indicazione, nel ricorso, della sentenza penale richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come disposizione sulla quale era fondato il motivo, senza una autonoma interpretazione nel provvedimento, perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario; la Corte esclude l'operatività della pretesa efficacia automatica nel caso di assoluzione con formula diversa da quelle rilevanti.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non affronta un vizio di valutazione probatoria nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte afferma che, dopo la sua introduzione, l'efficacia della sentenza penale dibattimentale di assoluzione nel giudizio tributario è limitata alle formule assolutorie "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso".
Indicato come decreto che ha introdotto l'art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorso è stato ritenuto privo di specificità per mancato rispetto del requisito di indicazione specifica del documento richiamato, cioè la sentenza penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Sono le norme penali per le quali la ricorrente era stata assolta; la Corte le cita solo per descrivere la sentenza penale richiamata.
Sono le norme penali per le quali la ricorrente era stata assolta; la Corte le cita solo per descrivere la sentenza penale richiamata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente effetti vincolanti, essendo tradizionalmente operante il principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio fiscale.
- Dopo l'introduzione dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, l'efficacia della sentenza penale dibattimentale di assoluzione nel giudizio tributario è limitata alle formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso"; l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non impedisce la valutazione autonoma dei fatti da parte del giudice tributario.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e di autosufficienza, con specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; la mancata indicazione puntuale del documento richiamato comporta inammissibilità.
- In presenza di una motivazione congrua della CTR sull'irrilevanza della sentenza penale, non è censurabile in cassazione la decisione che abbia autonomamente valutato gli elementi probatori della pretesa fiscale.
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