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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un operaio salariato regionale, addetto a impianti irrigui, che chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento superiore previsto dal CCNL/C CPL per gli operai agricoli e florovivaisti, con conseguenti differenze retributive per il periodo aprile 2008-maggio 2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo il rapporto di natura privatistica e applicabile la contrattazione collettiva di diritto privato, valorizzando le mansioni concretamente svolte (condotta di impianti irrigui, coordinamento di una piccola squadra, programmazione turni, manutenzione, rapporti giornalieri). La Regione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 434 e 421 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili le difese sulla declaratoria dei profili professionali e sulla durata del CCPL 2005, qualificandole erroneamente come nova; 2) violazione di norme costituzionali e legislative, sostenendo che il rapporto dovesse essere assoggettato al d.lgs. 165/2001 e che l'art. 52 impedisse comunque l'attribuzione di mansioni superiori; 3) nullità della sentenza per asserita contraddittorietà sulla provenienza del rapporto e sul richiamo al personale transitato ex d.P.R. 1979; 4) omesso esame del fatto decisivo dell'assunzione diretta da parte della Regione; 5) violazione dell'art. 434 c.p.c. per l'ammissibilità di documenti prodotti dall'appellato solo in appello; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. e della contrattazione collettiva, deducendo che non erano stati provati i requisiti del livello superiore e contestando anche l'uso della contrattazione provinciale oltre il 31 dicembre 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati. È stata anche demandata al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. L'accoglimento parziale del ricorso ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello riguarda le eccezioni in senso proprio e le contestazioni in fatto, ma non le mere difese né le questioni giuridiche rilevabili anche d'ufficio; quindi non sono inammissibili le difese che contestano l'interpretazione di un contratto collettivo o la sua efficacia temporale.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 434 c.p.c. per escludere che il giudice d'appello abbia correttamente qualificato come nuove mere difese sulla disciplina collettiva.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati secondo i diversi vizi dedotti; il sesto è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa nullità/contraddittorietà della sentenza, ma i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento di quelli principali.

  • art. 2697 c.c.

    Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il motivo che mira a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei requisiti del livello superiore è inammissibile se maschera un riesame del merito.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    È applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dalla Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/1994; non è legittimo escluderne l'applicazione invocando la sola natura privatistica del rapporto o la disciplina regionale, in assenza di una deroga espressa di pari rango.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a sostegno del principio per cui l'attribuzione di mansioni/qualifiche nel pubblico impiego non può avvenire in contrasto con le regole di reclutamento e con il pubblico concorso.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato rientra nella materia ordinamento civile, riservata allo Stato; le Regioni non possono alterare le regole fondamentali del rapporto di lavoro.

  • art. 5 l.r. Puglia 15/1994

    La norma è letta come disposizione che disciplina l'impiego della manodopera da parte dei consorzi di bonifica, ma non come deroga alla disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato né come fonte idonea a sottrarre il rapporto al d.lgs. 165/2001.

  • art. 4 l.r. Puglia 16/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza regionale in materia di irrigazione; non è ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione della disciplina statale sul lavoro pubblico contrattualizzato.

  • art. 11 L. 349/1971

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla natura del rapporto; il testo non ne chiarisce un ruolo decisivo nella ratio.

  • d.P.R. 10 aprile 1979

    È il provvedimento da cui deriverebbe il personale regionale operaio salariato richiamato dalla l.r. 15/1994.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato accolto, sia pure parzialmente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il divieto di nova non impedisce all'appellante di dedurre mere difese, di contestare la corretta interpretazione di norme o contratti collettivi, né di prospettare questioni giuridiche rilevabili d'ufficio; il divieto opera invece per le eccezioni in senso proprio e per le nuove contestazioni in fatto che alterano il thema decidendum/probandum.
  • Nei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni contrattualizzate, la disciplina generale del d.lgs. 165/2001 si applica anche quando il rapporto sia qualificato dal diritto regionale come privatistico, salvo che una norma speciale di pari rango escluda espressamente tale disciplina oppure si tratti di rapporti del tutto anomali ed estranei alle finalità istituzionali dell'ente.
  • Una norma regionale che regoli l'utilizzo di personale operaio per servizi irrigui o di bonifica, senza disciplinare espressamente il rapporto di lavoro né derogare alla disciplina statale del pubblico impiego contrattualizzato, non può essere interpretata come deroga implicita all'art. 52 d.lgs. 165/2001.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze istruttorie; è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di errore giuridico, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte o la loro sufficienza a dimostrare i requisiti del livello rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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