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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20126/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta per il periodo 10.2.1997-30.9.2005. La Corte d'appello aveva già riconosciuto la subordinazione solo dal 1.10.2005 al 30.7.2007, escludendola per il periodo precedente, ritenendo che vi fossero contratti formalmente qualificati prima come contratto d'opera e poi come collaborazione coordinata e continuativa, senza risultanze istruttorie sufficienti a dimostrare la subordinazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 2094 c.c., 2222 c.c., dell'art. 178 del disegno di legge finanziaria poi divenuto L. n. 296/2007, nonché del CCNL imprese di telecomunicazioni, sostenendo che il contratto d'opera iniziale sarebbe stato pretestuoso o privo di reale contenuto e che, quindi, l'intero rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come subordinato. Ha anche valorizzato il mancato raggiungimento di una conciliazione proposta dalla società, ma la Suprema Corte ha ritenuto tale elemento non decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quanto alla motivazione e, sul piano della violazione di legge, solo se il motivo individua erroneamente i caratteri tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c. Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito elementi idonei a sovvertire la valutazione di merito, limitandosi a contestare la pretesa falsità del contratto d'opera senza allegare e provare specifici indici positivi della subordinazione. È stata inoltre ritenuta non decisiva la mancata accettazione della conciliazione transattiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione va individuata attraverso i suoi caratteri tipici; la loro esistenza è oggetto di accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 2222 c.c.

    richiamato in contrapposizione alla subordinazione per la qualificazione del rapporto come autonomo

  • art. 178 L. n. 296/2007

    richiamato dalla ricorrente quale norma evocata a sostegno della tesi sulla natura del rapporto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione di legge solo sulla corretta individuazione dei caratteri legali della subordinazione, non sulla mera rivalutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è possibile nei limiti del vizio motivazionale, con riguardo alla scelta e ponderazione degli indici di subordinazione

  • CCNL Imprese di telecomunicazioni

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento e la natura del rapporto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere contestato solo nei limiti del vizio di motivazione o della falsa individuazione dei criteri legali della subordinazione.
  • Chi invoca la subordinazione deve allegare e provare specifici elementi positivi e significativi del vincolo eterorganizzato, non essendo sufficiente dedurre in modo generico l'invalidità o la pretestuosità del contratto formalmente stipulato.
  • La mera contestazione della qualificazione formale del contratto, senza la dimostrazione concreta degli indici sintomatici della subordinazione, non consente di ottenere in cassazione la rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Elementi come il mancato perfezionamento di una proposta conciliativa o transattiva non sono di per sé decisivi per provare la reale natura subordinata del rapporto lavorativo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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