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Legge

L.R. Puglia 16/2000

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura. (•) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 16/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 16/2000 ridistribuisce le funzioni amministrative in materia agricola tra Regione, Province, Comuni/Consorzi e Comunità montane, individuando le competenze riservate alla Regione e quelle delegate agli enti locali. Disciplina inoltre interventi su credito agrario, fitosanitario, caccia, bonifica, usi civici, agriturismo e sostegni al settore, con applicazione territoriale limitata alla Puglia.

Conferimento di funzioni amministrative in materia di agricoltura

Conferimento di funzioni amministrative in materia di agricoltura in Puglia

La legge regionale disciplina l’articolazione delle competenze amministrative in materia agricola nel territorio della Puglia, in attuazione della normativa statale e costituzionale richiamata nel testo. L’obiettivo è distribuire funzioni tra Regione, Province, Comuni, loro consorzi e Comunità montane, con una forte distinzione tra funzioni di indirizzo e coordinamento regionale e funzioni gestionali decentrate.

Ambito materiale della disciplina

La legge riguarda un ambito molto ampio del settore agricolo e connesso, comprendente agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi alle imprese agricole e zootecniche, usi civici, sviluppo rurale, agriturismo, bonifica, irrigazione, credito agrario, assistenza tecnica, formazione professionale, mercato dei prodotti agricoli e controlli fitosanitari.

Funzioni attribuite alla Regione

Alla Regione sono attribuite direttamente, oppure da essa conferite agli enti locali o svolte tramite enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione già esercitate dal soppresso Ministero competente e non rimaste di competenza statale.

Rientrano nella competenza regionale le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, tra cui:

  • i rapporti con il Ministero competente e con l’Unione europea;
  • la definizione degli indirizzi programmatici generali e settoriali nei comparti agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico;
  • il coordinamento e la vigilanza sulle funzioni delegate;
  • l’attuazione dei programmi regionali previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;
  • la ripartizione delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni delegate;
  • la vigilanza e tutela su enti e istituzioni di carattere regionale;
  • la delimitazione delle zone danneggiate da calamità naturali e avversità atmosferiche e i relativi provvedimenti;
  • la regolazione della caccia, inclusi piano faunistico-venatorio regionale e calendario venatorio;
  • il controllo tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;
  • il coordinamento dei controlli e delle certificazioni fitosanitarie;
  • gli interventi sui mercati agricoli e sulle strutture di trasformazione e commercializzazione;
  • il credito agrario, con riparto delle disponibilità per il credito agevolato e definizione di priorità, criteri e parametri;
  • il riconoscimento e la vigilanza sulle associazioni dei produttori agricoli e i relativi incentivi;
  • la partecipazione a commissioni e organismi regionali o nazionali;
  • la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e il supporto regionale all’assistenza tecnica;
  • la promozione regionale del comparto agroalimentare pugliese;
  • il coordinamento delle politiche di consumo alimentare e delle produzioni biologiche;
  • la bonifica e l’irrigazione, compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;
  • la gestione del servizio informativo agricolo regionale e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole;
  • la definizione di capitolati speciali e di convenzioni con le Camere di commercio per l’acquisizione e il trasferimento di dati del registro imprese;
  • la disciplina degli usi civici;
  • l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Funzioni conferite alle Province

Alle Province sono conferite numerose funzioni operative e di gestione in materia agricola, tra cui:

  • interventi per il miglioramento delle strutture agrarie, compresi l’insediamento di giovani agricoltori e l’indennità compensativa fuori dalle aree montane;
  • finanziamento di piani di sviluppo aziendale nelle fasi di produzione e trasformazione;
  • ricomposizione e riordinamento fondiario;
  • contributi per macchine innovative e per la rottamazione;
  • difesa fitosanitaria e autorizzazione all’uso dei presidi sanitari di I e II categoria;
  • richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;
  • funzioni in materia di zootecnia, bachicoltura, apicoltura, elicicoltura e relative produzioni;
  • acquacoltura e produzione ittica nelle acque interne;
  • autorizzazione all’abbattimento di ulivi;
  • attestazioni per l’iscrizione all’albo dei vigneti;
  • autorizzazioni per attività vivaistica e commercio di materiale vegetale;
  • attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo fuori dalle aree montane, inclusi contributi in conto interessi e mutui agevolati, nonché istruttoria, accertamento e controlli per premi e integrazioni di reddito;
  • rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali di educazione alimentare e politiche nutrizionali;
  • gestione delle quote di produzione;
  • attuazione della disciplina su calamità naturali e avversità atmosferiche e gestione degli interventi conseguenti nelle zone delimitate;
  • vigilanza sui consorzi di difesa delle produzioni agricole;
  • controlli e certificazioni fitosanitarie per la produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
  • funzioni ex UMA connesse all’immatricolazione di nuove macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine usate;
  • interventi per irrigazione e infrastrutture rurali in ambito provinciale;
  • attività agrituristiche, salve quelle nei territori delle Comunità montane.

Le Province esercitano inoltre la vigilanza sui registri e libri genealogici, i controlli funzionali connessi e gli adempimenti sulla riproduzione animale.

Regime territoriale e riparto delle competenze

Il testo distingue le competenze in base alla dimensione territoriale dell’intervento e alla necessità di un esercizio unitario regionale. In particolare, restano alla Regione le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione, riparto delle risorse, rapporti istituzionali e interventi di rilievo regionale; alle Province sono affidate funzioni gestionali e istruttorie su singoli procedimenti e su interventi di scala provinciale o locale.

Rinvii e collegamenti normativi richiamati nel testo

La disciplina richiama più fonti statali e regionali precedenti, tra cui norme su autonomie locali, conferimento di funzioni, agricoltura e pesca, calamità naturali, usi civici, agriturismo e discipline fitosanitarie. Il testo consolidato segnala anche collegamenti con successivi interventi regionali, ma la disciplina qui riassunta riguarda il contenuto risultante della legge in esame.

Obsolescenza pratica

Pur risultando formalmente pubblicata e collocata in un quadro ancora leggibile sul piano sistematico, la legge ha ormai natura di disciplina di riparto amministrativo datata, legata a un assetto organizzativo e a riferimenti normativi in parte superati. Per l’uso professionale attuale può avere utilità limitata, soprattutto come base storica o per ricostruzioni di competenze pregresse.

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