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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20127/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, sostenendo che non sussistessero i presupposti per l'iscrizione al fondo commercianti: la società di cui erano soci aveva cessato l'attività imprenditoriale nel 2008 e si era poi limitata a percepire canoni di locazione di immobili di proprietà; inoltre, essi deducevano di non avere svolto alcuna attività personale, abituale ed efficiente all'interno della società. Dopo l'emissione e la notifica di avvisi di addebito relativi ai contributi, la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'opposizione perché non proposta entro il termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Con il ricorso per cassazione i soci censuravano tale decisione con due motivi: violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il giudizio di accertamento negativo era stato promosso prima della notifica degli avvisi di addebito e che, essendo già intervenuta una sentenza di primo grado favorevole, non vi era obbligo di impugnare gli atti successivi; inoltre deducevano omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la vicenda processuale riguardava un accertamento negativo precedente e non successivo agli avvisi di addebito, i quali non avrebbero potuto essere emessi prima della definizione del primo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'orientamento più recente ha superato la precedente impostazione secondo cui, se era già pendente un giudizio di merito sulla pretesa contributiva, la mancata opposizione al ruolo avrebbe avuto solo effetti processuali. La Corte ha invece ribadito che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 prevede un mezzo di impugnazione del ruolo da proporre entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, con devoluzione al giudice di tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa, sia formali sia di merito. Ha quindi escluso che il previo giudizio di accertamento negativo instaurato prima della cartella impedisse la decadenza dall'opposizione al ruolo. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa scritta dell'INPS. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    Il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella per proporre opposizione al ruolo è perentorio e la sua inosservanza determina una decadenza sostanziale dalla possibilità di contestare la pretesa contributiva, sia sotto il profilo della regolarità del titolo sia del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo, l'opposizione proposta avverso la cartella o l'atto impositivo deve essere introdotta entro il termine perentorio previsto dalla legge, a pena di decadenza dalla facoltà di contestare la pretesa.
  • La pendenza di un autonomo giudizio di accertamento negativo del credito, instaurato prima della notificazione della cartella, non esonera il debitore dall'onere di proporre nei termini l'opposizione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
  • L'opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 devolve al giudice tutte le questioni relative alla fondatezza della pretesa contributiva, comprese quelle inerenti alla validità del titolo e al merito del credito.
  • Il mancato rispetto del termine di quaranta giorni non integra una mera preclusione processuale, ma una decadenza idonea a consolidare la pretesa contributiva e a renderla non più contestabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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