Cassazione Civile, Ordinanza n. 20090/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di un autista, dipendente di una società consortile di trasporto dal 2008 al 2016 e licenziato per giusta causa. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo e ha chiesto anche differenze retributive, sostenendo di aver svolto un orario ben più ampio di quello risultante dalle buste paga. Ha dedotto che il lavoro effettivo comprendeva guida, carico e scarico merci, attività di magazzino e ulteriori prestazioni oltre l'orario ordinario, con pagamenti "fuori busta" non contabilizzati. Ha inoltre chiamato in causa due società committenti per la responsabilità solidale nei limiti dell'appalto. Il tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha accolto in parte la domanda retributiva, con declaratoria di prescrizione per i crediti anteriori a una certa data ritenendo una interruzione del rapporto in un breve periodo. La corte d'appello ha confermato il primo grado, valorizzando testimonianze sull'orario di lavoro, ritenendo non decisivi i dischi cronotachigrafi, qualificando i rapporti con le due società come appalto di servizi e non come trasporto, e ritenendo infondata o generica la contestazione disciplinare posta a base del recesso. In cassazione la società datrice ha censurato la motivazione sulla prova dell'orario, sull'irrilevanza dei cronotachigrafi, sul calcolo delle differenze retributive, sulla motivazione del giudice d'appello in tema di licenziamento e sulla regolazione delle spese; le due società committenti hanno contestato la qualificazione dei contratti come appalto, l'applicabilità della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 nonostante la pluralità di committenti e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi della società datrice di lavoro, rilevando in particolare che la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sulla prova dell'orario, sull'irrilevanza delle risultanze cronotachigrafiche rispetto alle deposizioni testimoniali, sul sistema dei "fuori busta" e sulla contestazione disciplinare; ha inoltre ritenuto che alcune censure mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che per più motivi ricorresse un rigetto implicito delle doglianze. Quanto al secondo ricorso, ha confermato che i contratti intercorsi erano correttamente qualificati come appalto di servizi, che la presenza di più committenti non esclude la natura di appalto né l'applicabilità della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, e ha respinto anche la censura sulle spese. Le società ricorrenti sono state condannate a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I due ricorsi contro la stessa sentenza sono stati riuniti perché proposti avverso il medesimo provvedimento.
art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c.
La dedotta motivazione apparente o mancante non sussiste quando la sentenza contiene una motivazione complessivamente intelligibile e non meramente apparente.
art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o non si confrontano con la motivazione impugnata.
Non può essere invocato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
La censura è inammissibile se, sotto la veste di violazione di norma processuale, mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata o inammissibile quando il motivo di appello risulti disatteso implicitamente dalla decisione complessiva.
Richiamato nel tentativo di contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
Invocato con riguardo alle risultanze documentali/registrazioni, ma la loro idoneità probatoria è stata negata in base al confronto con le testimonianze.
regolamento CEE 3821/85
Le doglianze sono inammissibili se non individuano le specifiche disposizioni asseritamente violate.
direttiva 2002/15/CE
È necessaria l'indicazione delle singole norme violate; non è sufficiente il richiamo all'intero atto normativo.
L'appalto non richiede che la parte committente sia composta da un solo soggetto; la pluralità di committenti non esclude la qualificazione del contratto come appalto.
Richiamati per la qualificazione del rapporto come appalto di servizi sulla base dell'oggetto complessivo delle prestazioni.
Richiamati dalle ricorrenti per sostenere la natura di trasporto; la Corte conferma invece la qualificazione in termini di appalto di servizi.
La censura è inammissibile se non indica in concreto quali criteri ermeneutici siano stati violati; il dato letterale e complessivo del contratto era coerente con la qualificazione in appalto.
La responsabilità solidale del committente si applica anche quando la parte committente è plurisoggettiva, purché il lavoratore sia stato impiegato nell'appalto riferibile a tali soggetti.
Richiamato dal lavoratore come ulteriore base della pretesa verso i committenti per le differenze retributive.
L'istanza di esibizione non impone di per sé una diversa decisione se il suo mancato accoglimento è implicitamente ricompreso nella valutazione complessiva del giudice di merito.
Richiamato insieme all'istanza di acquisizione documentale, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile o implicitamente disattesa.
La censura è preclusa dalla doppia conforme quando le decisioni di merito coincidono nella valutazione dei fatti rilevanti.
art. 2830/2021
Richiamata per affermare che il rigetto integrale dell'impugnazione comporta il rigetto implicito delle censure sulle spese del primo grado.
Cass. n. 12131/2023
Richiamata a sostegno del principio di economia processuale contro pretese motivazioni ulteriori su profili già implicitamente decisi.
Cass. sez. un. n. 17555/2013
Richiamata per il principio secondo cui, nel denunciare la violazione di fonti sovranazionali o regolamentari, occorre indicare le specifiche disposizioni violate.
Cass. ord. n. 6449/2020
Richiamata per il criterio distintivo tra contratto di trasporto e appalto di servizi di trasporto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale; le censure devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c., quando manca del tutto o è meramente assertiva; una motivazione sintetica ma comprensibile e logicamente coerente è sufficiente.
- Le risultanze di strumenti di rilevazione dell'orario o di documenti contabili possono essere superate dalla prova testimoniale e dalla complessiva ricostruzione fattuale del giudice di merito, se quest'ultima è congruamente motivata.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto sul punto è desumibile in modo implicito dal complessivo contenuto della sentenza e dall'esito generale dell'appello.
- Ai fini della qualificazione di un contratto occorre guardare all'oggetto complessivo della prestazione e alla volontà contrattuale espressa dalle parti; la presenza di più prestazioni accessorie o di più committenti non esclude di per sé l'appalto.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 può operare anche quando la parte committente sia composta da una pluralità di soggetti, purché il lavoratore sia stato impiegato nell'appalto riferibile a tutti i co-committenti.
- Quando si deduce la violazione di fonti normative esterne o sovranazionali, è necessario indicare specificamente quali disposizioni siano state violate, non essendo sufficiente il richiamo generico all'intero atto normativo.
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