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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'INPS, addetto alla sede di Lecce, aveva partecipato a una procedura selettiva per 85 posti nella categoria/area C3 con decorrenza 31 dicembre 2006. In un primo momento, all'esito della procedura e dello scorrimento, gli era stato attribuito il livello C3; successivamente, a seguito di una decisione del Consiglio di Stato e della riformulazione della graduatoria, l'INPS aveva revocato tale attribuzione e gli aveva richiesto la restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto alla qualifica poi ritenuta corretta. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del livello C3 e la restituzione delle somme trattenute. In primo grado la domanda era stata accolta solo quanto alla restituzione delle somme; in appello l'INPS aveva impugnato la decisione. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: (1) violazione del CCNL 2006/2009 e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il nuovo sistema di classificazione per aree A, B, C non consentisse di distinguere tra mansioni superiori e inferiori all'interno della stessa area e che, quindi, non fosse dovuta alcuna differenza retributiva per il periodo in cui il dipendente aveva percepito il livello C3; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente presumuto lo svolgimento di mansioni superiori senza prova, facendo discendere il diritto economico dalla sola revoca dell'inquadramento; (3) violazione dell'art. 2126 c.c., motivo non esaminato perché assorbito dall'accoglimento dei primi due. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che nel sistema del CCNL richiamato, all'interno della medesima area, non vi sono mansioni superiori o inferiori, ma solo sviluppi economici collegati alla progressiva acquisizione di capacità professionali e a criteri selettivi oggettivi; pertanto, la temporanea attribuzione poi revocata del livello C3 non dava diritto al lavoratore a trattenere le maggiori retribuzioni percepite. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore relativa alla restituzione delle differenze retributive per il periodo dicembre 2006-dicembre 2009, con compensazione integrale delle spese.

La decisione

Ricorso dell'INPS accolto. La sentenza della Corte d'appello di Lecce è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, rigettando la domanda del lavoratore di trattenere le differenze retributive percepite in base al livello C3 poi revocato, per il periodo dal dicembre 2006 al dicembre 2009. La domanda di diverso inquadramento era già coperta da giudicato. Le spese di lite di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità dell'esito nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • artt. 6, 9, 11, 12 e 13 CCNL 1° ottobre 2007 (quadriennio normativo 2006/2009, economico 2006-2007)

    "l sistema di classificazione del personale... articolato nelle aree A, B e C"; "si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell'area immediatamente superiore"; "sviluppi economici all'interno delle aree"

    Le disposizioni collettive disciplinano un sistema di classificazione per aree e di progressione economica interna, senza più consentire una differenziazione tra mansioni superiori e inferiori all'interno della medesima area.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    "ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area"

    Nel pubblico impiego privatizzato, all'interno della stessa area vige l'equivalenza delle mansioni; non è configurabile un diverso diritto retributivo basato su una pretesa superiorità delle mansioni svolte nella medesima area.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma di riferimento del regime delle controversie di lavoro pubblico privatizzato, senza una specifica autonoma ratio decidendi sviluppata nel provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    È censurata e la Corte accoglie il rilievo secondo cui non poteva gravare sulla P.A. un onere di provare che il dipendente avesse svolto mansioni inferiori, poiché la questione riguardava attività interne alla stessa area e non un diverso inquadramento funzionale.

  • art. 2126 c.c.

    Motivo non esaminato perché assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate in ragione dell'esito diverso nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, quando la contrattazione collettiva ristruttura il personale in aree omogenee, i passaggi tra livelli economici interni alla stessa area non equivalgono, di per sé, a mansioni superiori e non fondano un diritto automatico a una diversa retribuzione per il solo periodo di assegnazione temporanea del livello poi revocato.
  • Se il sistema collettivo prevede soltanto sviluppi economici interni all'area correlati a esperienza, titoli e formazione, la tutela economica non può essere ancorata alla mera allegazione di un superiore contenuto professionale rispetto al livello formalmente attribuito.
  • In una controversia su differenze retributive nel pubblico impiego, la pretesa del lavoratore deve essere coerente con il sistema di classificazione applicabile: non è consentito ricostruire in via presuntiva un diritto al maggior trattamento economico quando il contratto collettivo esclude la distinzione tra mansioni superiori e inferiori nella stessa area.
  • L'onere probatorio relativo a mansioni superiori o a un diverso assetto funzionale non può essere configurato in modo incompatibile con la struttura del sistema classificatorio applicabile; se il rapporto si svolge entro la medesima area e il CCNL prevede equivalenza delle mansioni, non è decisivo dimostrare che il dipendente abbia svolto funzioni inferiori a quelle formalmente assegnate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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