Cassazione Civile, Ordinanza n. 20123/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera, assunta dall'azienda sanitaria con una pluralità di contratti a termine reiterati, aveva chiesto in giudizio la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda di conversione perché, nelle more, la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale riservata, ma aveva comunque condannato l'azienda al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la stabilizzazione avrebbe dovuto comportare la cessazione integrale della lite o comunque escludere il risarcimento, perché l'assunzione a tempo indeterminato avrebbe già integralmente riparato il pregiudizio; ha inoltre denunciato un vizio motivazionale della sentenza di appello, lamentando un contrasto tra il riconoscimento della stabilizzazione e l'applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010; infine ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., che il danno potesse essere presunto e non dovesse invece essere allegato e provato dalla lavoratrice. La lavoratrice è rimasta intimata in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione, sia pure sintetica, non apparente né contraddittoria. Nel merito ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale: l'assunzione a tempo indeterminato conseguita all'esito di una procedura concorsuale, ancorché riservata in parte al personale precario, non è equiparabile alla stabilizzazione in senso tecnico e non elimina l'illecito derivante dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine; pertanto permane il diritto al risarcimento del danno. La Corte ha confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento per abusiva reiterazione del termine può essere liquidato secondo il criterio dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto con funzione sanzionatoria e in chiave conforme al diritto UE, salvo prova del maggior pregiudizio. Non essendosi costituita la parte vittoriosa, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure sostanziali proposte con i motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo; non ricomprende le mere insufficienze o criticità motivazionali non riconducibili a motivazione apparente, mancante o perplessa.
art. 132 c.p.c.
La violazione rilevante in cassazione si ha solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non nella semplice sintesi della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma.
d.l. 31 agosto 2013, n. 101
Richiamato dalla ricorrente in tema di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione.
L. 30 ottobre 2013, n. 125
Legge di conversione del d.l. n. 101/2013, richiamata dalla ricorrente per sostenere l'effetto di stabilizzazione.
d.P.C.M. 6 marzo 2015
Richiamato dalla ricorrente come disciplina delle procedure di stabilizzazione/assunzione del personale precario.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, commi 5 e 5-quater
Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine dà diritto al risarcimento del danno; la misura va letta in modo conforme al canone di effettività della tutela europea.
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del contratto a termine.
Direttiva 1999/70/CE
La tutela risarcitoria va interpretata in modo conforme alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva, secondo il principio di effettività.
art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183
È stato ritenuto criterio omogeneo per liquidare il danno da abusiva reiterazione del termine nel pubblico impiego come danno presunto, con valenza anche sanzionatoria, salva prova del maggior pregiudizio.
artt. 1223 e 1226 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al parametro forfetario presuntivo in chiave conformativa al diritto UE.
artt. 2043 e 2059 c.c.
Citati dalla ricorrente nel tentativo di escludere che il danno potesse presumersi in re ipsa; la Corte ha confermato invece la logica del danno presunto ex art. 32 l. n. 183/2010.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso la violazione della regola sull'onere della prova, perché nel pubblico impiego la misura risarcitoria può essere liquidata come danno presunto, fermo il maggior danno provabile dal lavoratore.
artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno di un preteso error in procedendo e della violazione delle regole di giudizio; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la reiterazione abusiva di contratti a termine genera il diritto al risarcimento del danno, che può essere liquidato secondo un criterio presuntivo e forfetario conforme al diritto dell'Unione, senza necessità per il lavoratore di provare specificamente ogni pregiudizio, salvo la prova di un danno maggiore.
- L'assunzione a tempo indeterminato successiva all'abuso non estingue automaticamente la pretesa risarcitoria: essa elimina la domanda di conversione o rende superflua la pronuncia costitutiva, ma non cancella di per sé l'illecito se l'immissione in ruolo non è la diretta e immediata conseguenza della condotta abusiva.
- La stabilizzazione in senso tecnico non è assimilabile a una procedura concorsuale, anche se riservata in parte al personale precario; solo una procedura specificamente volta a risolvere il precariato e a determinare la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione può avere efficacia pienamente satisfattiva dell'abuso.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera sintesi o l'asserita incompletezza della motivazione.
- Nel pubblico impiego, la misura risarcitoria per abuso del termine va interpretata in modo coerente con il canone di effettività della tutela, sicché è corretto il ricorso a un danno presunto a contenuto anche sanzionatorio, senza applicare in modo meccanico i criteri del licenziamento illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20083/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20090/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20126/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20127/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →