Cassazione Civile, Ordinanza n. 20083/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un gruppo di lavoratori, tra cui un dipendente addetto all’archivio redazionale e inquadrato nel settore poligrafici, da una società editrice a una società cessionaria nell’ambito di un progetto di scissione parziale qualificato come trasferimento di ramo d’azienda. Il lavoratore ha contestato la legittimità dell’operazione, sostenendo che non vi fosse un ramo d’azienda autonomo e preesistente, ma solo l’esternalizzazione di servizi e il mero passaggio di dipendenti privi di un’organizzazione unitaria, chiedendo la dichiarazione di nullità della cessione e del suo trasferimento, la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cedente, il reintegro e il versamento dei contributi al fondo previdenziale di categoria, oltre alle differenze retributive e contributive. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2112 c.c. per erronea esclusione degli elementi del trasferimento di ramo d’azienda e per preteso vizio di sussunzione; 2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, in particolare sull’assenza di dirigenti o quadri intermedi; 3) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato l’esiguità dei beni e ignorato la possibilità di cessioni dematerializzate; 4) violazione della disciplina sul fondo previdenziale e del CCNL, contestando l’obbligo di versamento contributivo, la fonte normativa individuata e la rilevanza del CCNL scaduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito sulla sussistenza dei presupposti fattuali del trasferimento di ramo d’azienda, operazione non consentita in sede di legittimità, oppure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che la verifica dell’autonomia funzionale e della preesistenza dell’entità trasferita è accertamento di fatto del giudice di merito; che non è sufficiente un gruppo di lavoratori eterogenei privo di organizzazione e know how comune; e che un ramo d’azienda non può essere creato ad hoc al momento del trasferimento. Ha inoltre respinto il quarto motivo perché l’obbligo contributivo verso il fondo previdenziale di categoria permane in capo al cedente in caso di cessione illegittima, la fonte dell’obbligo era l’accordo collettivo reso efficace erga omnes, e la questione relativa alla scadenza del CCNL era nuova e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
Per il trasferimento di ramo d’azienda occorre che l’entità economica trasferita conservi la propria identità; ciò presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, non una struttura creata ad hoc al momento del trasferimento.
La nozione di ramo d’azienda va ricostruita in coerenza con la nozione di azienda come complesso organizzato di beni e rapporti funzionalmente coordinati.
La nozione di ramo d’azienda va letta in combinato con la nozione di impresa, come entità economica organizzata.
La Corte d’appello ha valorizzato l’opposizione sindacale emersa nella procedura di consultazione.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
In cassazione è censurabile l’erronea sussunzione della fattispecie solo se il giudice di merito ha applicato una norma a fatti accertati diversi da quelli previsti dalla norma stessa; non è consentita una nuova valutazione del fatto.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per travisamento della prova è inammissibile se in realtà mira a contestare il giudizio di merito o interpreta erroneamente la motivazione della sentenza impugnata.
Non è violato quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La doglianza sull’apprezzamento delle prove è inammissibile se non denuncia un vero vizio di valutazione secondo i canoni legali, ma soltanto una diversa ricostruzione del fatto.
La censura deve confrontarsi con gli specifici fatti allegati e con il contenuto delle difese di merito, altrimenti è priva di specificità.
L’onere di provare i presupposti del legittimo trasferimento aziendale grava sul datore di lavoro.
È irrilevante nella vicenda perché la fonte dell’obbligo contributivo verso il fondo previdenziale deriva dall’accordo collettivo reso efficace erga omnes.
accordo collettivo nazionale del 26/02/1958
Costituisce la fonte dell’obbligo principale di versamento contributivo al fondo previdenziale di categoria; in caso di inadempimento prevede anche il risarcimento del danno, ma non esclude l’azione per l’adempimento dell’obbligo ancora possibile.
d.P.R. n. 1158/1962
Ha reso efficace erga omnes l’accordo collettivo istitutivo del fondo previdenziale.
CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzia di stampa
La censura sul suo scadere è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile; nel merito la Corte ha valorizzato la disciplina collettiva richiamata come fonte dell’obbligo contributivo.
direttiva 2001/23/CE
Il trasferimento di ramo d’azienda richiede un’entità economica che conservi la propria identità; non basta la mera volontà del datore di lavoro di unificare beni e lavoratori al momento del trasferimento.
artt. 4 e 36 Cost.
Sono richiamati per escludere che discipline inderogabili di tutela del lavoratore possano essere rimesse a una mera volontà unilaterale del datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel trasferimento di ramo d’azienda, l’autonomia funzionale e la preesistenza dell’entità ceduta costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’erronea sussunzione o l’omesso esame di un fatto decisivo, non una nuova rivalutazione complessiva del materiale probatorio.
- Un ramo d’azienda non può essere validamente individuato come semplice insieme di lavoratori o di servizi disomogenei: occorre un’entità economica organizzata, stabile e già esistente, capace di conservare la propria identità nel trasferimento.
- Nei trasferimenti di tipo "dematerializzato" l’assenza di beni materiali può essere compensata soltanto dalla presenza di un gruppo di lavoratori stabilmente coordinato e dotato di uno specifico know how comune, tale da assicurare autonoma capacità operativa.
- L’esternalizzazione di spezzoni di attività privi di coordinamento unitario, di organizzazione autonoma e di comune professionalità non integra un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- In caso di illegittima cessione del ramo d’azienda, l’obbligo contributivo previdenziale resta in capo al cedente anche per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita presso il cessionario, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
- La deduzione di questioni nuove in cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata non se ne è occupata e il ricorrente non indica specificamente in quale fase del merito la questione sia stata tempestivamente sollevata.
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