Cassazione Civile, Ordinanza n. 19518/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia avente ad oggetto il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 relativo a crediti iscritti in cartelle, aveva ritenuto precluse le contestazioni sulla ritualità della notifica delle cartelle e sulla prescrizione dei crediti. Secondo la CTR, poiché dopo le cartelle erano state notificate intimazioni di pagamento ritualmente notificate e non impugnate, le eccezioni relative a notifiche delle cartelle e prescrizione avrebbero dovuto essere fatte valere contro le intimazioni, non potendo essere riproposte contro il successivo preavviso di ipoteca. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e di norme costituzionali, sostenendo che tali eccezioni potessero comunque essere dedotte contro il preavviso. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame della nullità o inesistenza della notifica di alcune cartelle per mancanza di prova documentale. Con il quarto motivo ha dedotto omesso esame dell’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto anche l’eccezione preliminare dell’agente della riscossione sulla supposta anteriorità della procura, ritenendo che la data indicata fosse frutto di mero errore materiale perché la procura richiamava espressamente la sentenza impugnata. Nel merito ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi, osservando che la CTR non aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni di nullità della notifica e di prescrizione, ma le aveva dichiarate non proponibili perché già precluse dalla mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, in materia tributaria, le questioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo non possono essere fatte valere contro un atto successivo impugnabile solo per vizi propri. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973
indica il preavviso di iscrizione ipotecaria come atto oggetto di impugnazione nella vicenda, rispetto al quale non possono essere riproposte contestazioni ormai precluse su atti precedenti definitivi.
artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamati dal ricorrente a sostegno dell’impugnabilità delle doglianze; la Corte non ne ricava un diverso esito rispetto alla preclusione derivante dalla definitività degli atti precedenti.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa; la Corte non ne trae un effetto idoneo a superare la preclusione processuale.
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente; non incide sul principio di preclusione affermato dalla Corte.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente; non muta l’esito sulla non proponibilità delle eccezioni contro l’atto successivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
base del sindacato di legittimità invocato per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della notifica delle cartelle.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, quando un atto impositivo o prodromico sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, le contestazioni che ne investono la legittimità o l’esistenza del credito non sono più proponibili contro un atto successivo impugnabile solo per vizi propri.
- La prescrizione del credito fiscale maturata anteriormente a un atto impositivo definitivo non può essere dedotta per la prima volta contro un successivo atto della riscossione, se la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta avverso l’atto precedente non impugnato.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice dichiari una questione non esaminabile perché processualmente preclusa: in tal caso la decisione concerne la proponibilità della doglianza, non il suo merito.
- L’errore materiale nella data della procura non determina inammissibilità del ricorso quando dal contenuto della procura risulti in modo univoco il riferimento alla sentenza impugnata e quindi la sua effettiva riferibilità all’atto di impugnazione.
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