Cassazione Civile, Ordinanza n. 14386/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale termoelettrica dichiarata tramite procedura DOCFA. In primo grado era stato disposto un parziale annullamento dell'avviso di rettifica; in appello la commissione regionale, accogliendo il gravame principale della società contribuente, ha annullato integralmente l'atto per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre censure connesse: violazione dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 7 L. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti impositivi; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, sostenendo che l'ufficio avesse utilizzato valori già definitivamente accertati in precedenza e che spettasse alla contribuente dimostrare i presupposti di valori differenti; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992. La contribuente ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, perché il giudice di merito aveva spiegato in modo comprensibile che l'avviso di rettifica non indicava parametri certi e si fondava su una relazione richiamata ma non allegata, oltre che su un quadro valutativo pregresso non coerente con lo stato attuale dell'immobile. La Corte ha inoltre affermato che, nel caso concreto, la rettifica non si era limitata a una diversa valutazione tecnica dei dati DOCFA, ma aveva comportato una diversa valutazione di elementi di fatto esterni alla dichiarazione, imponendo quindi una motivazione più approfondita e non integrabile successivamente in giudizio. Ha anche escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che l'ufficio non aveva assolto l'onere di dimostrare adeguatamente il maggior valore attribuito ai cespiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto, la motivazione dell'avviso è stata ritenuta insufficiente perché priva di parametri certi e non idonea a rendere percepibili le ragioni della rettifica.
Richiamato quale parametro di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha ritenuto che l'avviso non rispettasse l'onere motivazionale richiesto quando vengono in rilievo elementi fattuali non desumibili dalla dichiarazione DOCFA.
L'onere di provare il maggior valore attribuito al bene grava sull'amministrazione finanziaria che emette la rettifica; il contribuente non è tenuto a giustificare valori diversi se l'ufficio introduce elementi di fatto ulteriori senza adeguata allegazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso e all'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al requisito motivazionale delle sentenze del processo tributario.
Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Utilizzata per definire la motivazione apparente come quella che, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Richiamata in conformità al principio sulla motivazione apparente.
Cass. n. 31809 del 07/12/2018
Richiamata per ribadire che, in procedura DOCFA, la motivazione può essere sintetica solo se l'ufficio non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente; se invece compie una diversa valutazione degli elementi di fatto, occorre motivazione più approfondita.
Cass. n. 8136 del 23/05/2012
Richiamata per affermare che l'ufficio finanziario, una volta contestato l'atto, deve provare gli elementi costitutivi della propria pretesa tributaria.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale mediante procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di rettifica può essere sintetica solo quando l'ufficio si limiti a una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi fattuali dichiarati dal contribuente; se invece utilizza elementi di fatto ulteriori o diversi, deve esplicitare in modo specifico i criteri e i parametri impiegati.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo formalmente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste tale vizio se la decisione rende percepibile la ratio decidendi e le ragioni essenziali dell'accoglimento o del rigetto.
- Nel contenzioso tributario, l'amministrazione che emette la rettifica deve dimostrare i presupposti fattuali e tecnici della maggiore pretesa; non può addossare al contribuente la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva se non ha adeguatamente allegato e motivato il proprio accertamento.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata successivamente in giudizio quando l'avviso non contenga gli elementi essenziali per comprendere le ragioni della rettifica e per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
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