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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14276/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente. Ha inoltre ritenuto non esaminabile il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero, poiché assorbito dalla rinuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio di cassazione era stato promosso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia. Prima dell’esame del merito, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, senza che risulti una formale accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia, rilevando che, trattandosi di ricorso incidentale condizionato, questo restava assorbito per effetto dell’estinzione del giudizio principale.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione; in mancanza di accettazione espressa del controricorrente, la Corte rileva comunque l’effetto estintivo nei termini risultanti dal caso concreto.

  • Cass. n. 13888/2022

    Richiamata solo in via argomentativa per affermare che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il ricorso principale è rinunciato ed il giudizio si estingue.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione produce l’estinzione del giudizio, con conseguente inutilità dell’esame delle censure proposte in via principale.
  • Il ricorso incidentale proposto in forma condizionata resta assorbito quando venga meno il ricorso principale per rinuncia, poiché manca il presupposto processuale per la sua trattazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, quest’ultimo può essere condannato alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, secondo la valutazione di valore e attività difensiva svolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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