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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da uno dei figli della defunta nell'ambito della successione testamentaria. Il tribunale aveva determinato il valore dell'asse ereditario, detraendo alcune somme anticipate dall'erede istituita per ristrutturazione di immobili ereditari e spese funerarie, e aveva poi liquidato in denaro la quota spettante al legittimario attore, ponendo il pagamento a carico dell'erede istituita. Il giudice di primo grado aveva inoltre posto le spese di lite a carico di entrambi i convenuti, ritenendoli soccombenti. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e di altre norme processuali e sostanziali: con il primo motivo hanno sostenuto che uno dei ricorrenti non avrebbe potuto essere considerato soccombente, perché non destinatario di domande né autore di domande proprie; con il secondo hanno sostenuto che l'accoglimento solo parziale della domanda di riduzione avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese, incluse quelle di consulenza tecnica, poiché la consulenza era stata necessaria anche per accertare i debiti ereditari sostenuti dall'erede istituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il principio di soccombenza può operare anche nei confronti di una parte che, pur non destinataria di una domanda specifica, abbia assunto in giudizio una posizione di contrasto e di adesione alle ragioni di altro convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, chiarendo che la riduzione dell'accoglimento di una domanda articolata in un solo capo non integra soccombenza reciproca, e che, comunque, la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto di non essere stata disposta. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la ripartizione delle spese secondo il criterio della soccombenza; la Corte ne conferma l'applicazione anche verso parti che assumano una posizione di contrasto nel processo.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 553 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla causa di riduzione, ma non decisivo nella decisione sulle spese.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul difetto di domanda nei confronti di uno di essi, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul difetto di domanda nei confronti di uno di essi, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del motivo quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il principio di soccombenza può operare anche nei confronti di una parte non destinataria di specifiche domande, quando essa assuma in giudizio una posizione sostanzialmente antagonista e sostenga le ragioni di altra parte.
  • La nozione di soccombenza reciproca richiede una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; il semplice accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non basta a integrarla.
  • La mancata compensazione delle spese non è di regola censurabile in cassazione, perché la compensazione ex art. 92 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte vittoriosa; resta invece insindacabile la scelta di compensarle o meno, salvo violazione dei limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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