Cassazione Civile, Ordinanza n. 14275/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un soggetto qualificatosi come consumatore ha promosso, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo la restituzione, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., della quota parte non goduta di costi e commissioni relativi a un finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente. La banca convenuta ha chiesto la conversione del rito, ha contestato la propria legittimazione passiva e, nel merito, ha domandato il rigetto delle pretese; un altro istituto intervenuto ha aderito alle difese e ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando il foro territoriale del consumatore. Il Tribunale ha accolto l'eccezione e ha declinato la propria competenza in favore di altro tribunale, ritenendo inderogabile il foro del consumatore, anche d'ufficio e nonostante la clausola contrattuale. Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo violazione degli artt. 20 c.p.c. e 63 cod. consumo, sostenendo che il foro del consumatore sia derogabile dal consumatore stesso, anche mediante introduzione della domanda davanti a un giudice territorialmente competente secondo i fori ordinari, e che quindi l'incompetenza non potesse essere eccepita né rilevata d'ufficio nel caso in cui il consumatore avesse scelto di non avvalersene.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che il foro del consumatore è posto a tutela del consumatore ed è inderogabile solo ad opera del professionista, non anche dal consumatore, il quale può scegliere di introdurre la causa davanti a un giudice diverso da quello del proprio domicilio o residenza, purché territorialmente competente secondo i criteri ordinari. Poiché nella specie era stato proprio il consumatore ad adire il Tribunale di Roma, foro diverso da quello consumeristico richiamato anche nel contratto, la controparte non poteva eccepire l'incompetenza e il giudice non poteva rilevarla d'ufficio. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con rinvio a quel giudice anche per le spese del procedimento di regolamento.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo della domanda originaria
indicato come base della domanda restitutoria per estinzione anticipata del finanziamento
usato per proporre il regolamento necessario di competenza
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
invocato per censurare la violazione delle regole di competenza
richiamati quali criteri ordinari di competenza territoriale derogabile dal consumatore
art. 63 cod. cons. (d.lgs. n. 206/2005)
considerato espressione del foro del consumatore, derogabile dal consumatore ma non dal professionista
richiamato come disciplina attuale del foro del consumatore, in continuità con l'art. 63 cod. cons.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero
Massime di principio
- Il foro del consumatore è istituito nell'interesse del consumatore e, proprio per questa funzione protettiva, non è opponibile al consumatore medesimo come vincolo assoluto: questi può derogarlo scegliendo di agire davanti a un giudice territorialmente competente secondo i criteri ordinari.
- La nullità o inefficacia di una clausola che preveda un foro diverso da quello del consumatore non può essere fatta valere dalla controparte quando sia il consumatore ad aver promosso l'azione davanti a un diverso giudice competente secondo le regole ordinarie, né può essere rilevata d'ufficio in suo favore.
- L'inderogabilità del foro del consumatore opera a tutela del solo consumatore convenuto, non del professionista; pertanto, se il consumatore agisce come attore e non si avvale del proprio foro, la controparte non può eccepire l'incompetenza territoriale fondandosi sulla disciplina consumeristica.
- In presenza di una clausola contrattuale che richiami il foro del consumatore, la scelta del consumatore di adire un diverso giudice territorialmente competente rende irrilevante l'eccezione di incompetenza sollevata dal professionista e impedisce il rilievo officioso del giudice.
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